Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2937 del 13/11/2015


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 2937 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: AMORESANO SILVIO

INANZA

sul ricorso proposto da:
CIMA MICHELA N. IL 22/04/1973
avverso la sentenza n. 3131/2013 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
28/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 13/11/2015

1) Con sentenza del 28.11.2014 la Corte di Appello di Brescia confermava la sentenza
del &UP del Tribunale di Brescia, emessa in data 11.6.2013, con la quale Cima Michela
era stata condannata, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed
applicata la diminuente per il rito, alla pena (sospesa alle condizioni di legge) di mesi
2 e giorni 20 di reclusione, convertita nella corrispondente sanzione pecuniaria di
euro 20.000,00 di multa, per il reato di cui all’art.10 bis b.L.vo 74/2000.
2) Ricorre per cassazione l’imputata, denunciando la violazione di legge ed il vizio di
motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi costituitivi del reato.
3) Rileva il Collegio che, a seguito delle modifiche apportate dal b.L.vo n.158/2015, la
soglia di punibilità, prevista in relazione al reato di cui all’art.10 bis b.L.vo 74/2000,
è di euro 150.000,00 (in precedenza era di euro 50.000.00).
Tale modifica legislativa trova applicazione, in ordine ai procedimenti pendenti, a
norma dell’art.2 cod.pen.
4) Secondo la contestazione le ritenute certificate, delle quali la ricorrente ha
omesso il versamento, ammontano ad euro 61.162,00 e, quindi, sono inferiori alla nuova
soglia di punibilità.
Va, pertanto, emessa, ai sensi dell’art.129, comma 1, cod.proc.pen., immediata
declaratoria di non punibilità “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”.
P. Q. M.
Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge
come reato.
Così deciso in Roma 1113.11.2015

OSSERVA

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