Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29369 del 29/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29369 Anno 2015
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SPlNELLI ALVARO N. IL 06/01/1980
avverso la sentenza n. 177/2012 CORTE APPELLO di ANCONA, del
18/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

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Corte di Casazione – copia non ufficiale

Data Udienza: 29/04/2015

Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Spinelli Alvaro avverso la sentenza emessa in
data 18.6.2012 dalla Corte di Appello di Ancona che confermava quella in data 14.10.2011
del G.u.p. del Tribunale di Pesaro con cui il predetto, all’esito del giudizio abbreviato, era
stato condannato, con attenuanti generiche, alla pena di mesi dieci di reclusione ed € 400,00

Deduce il vizio motivazionale in ordine al mancato riconoscimento della circostanza
attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p. e alla mancata acquisizione degli atti relativi ad un
procedimento penale al quale aveva accennato un articolo di un quotidiano locale.
Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse

manifestamente infondate ed

aspecifiche.
Invero, è palese l’aspecificità delle censure che hanno riproposto in questa sede le medesime
doglianze rappresentate dinanzi alla Corte territoriale e da quel giudice disattese con
motivazione compiuta e congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile avendo
compiutamente escluso il collegamento tra il reato in esame e quello commesso da ignoto
anconetano di cui all’articolo di giornale prodotto dalla difesa, sottolineando che la scelta del
rito abbreviato non consentiva all’imputato d dolersi del mancato esercizio da parte del
giudice di poteri di cui all’art. 441 co. 5° c.p.p. e valutato l’incompatibilità del danno arrecato
con l’integrabilità dell’invocata attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p ..
Ed è stato anche affermato che “è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi
che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame,
dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero,
dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per
la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle
poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del
giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591
comma l lett. c), all’inammissibilità” (Cass. pen. Sez. IV, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e
successive conformi, quale: Sez. II, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109).
Consegue l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, alla luce dei
principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili
di colpa, si ritiene equo determinare in euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI
E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLE EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.

Così deciso in Roma, il 29.4.2015

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Corte di Casazione – copia non ufficiale

di multa per il reato di furto aggravato in privata dimora (art. 624 bis c.p.).

6()RTE SUPREMA DI CASSAZIOME

t’FF•CIC COP:E UNIFICATO

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