Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29369 del 14/06/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 29369 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SMIMMO RENATO N. IL 02/06/1964

/

avverso l’ordinanza n. 9033/2012 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
18/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO
PATERNO’ RADDUSA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 0 5c4.9_ c 4 154.)

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Data Udienza: 14/06/2013

Ritenuto in fatto
1. Smimmo Renato, con due autonomi ricorsi , il primo a firma dell’avvocato Antonio Abet , il
secondo sottoscritto dall’avvocato Gennaro Gennarelli , propone ricorso per cassazione avverso
la decisione con la quale il Tribunale di Napoli , quale giudice del riesame ex art 309 cpp , ha
confermato la ordinanza resa dal GIP presso il medesimo Tribunale in forza alla quale al
ricorrente è stata applicata la misura degli arresti domiciliari perché gravemente indiziato del
reato di corruzione ex ad 319 e 321 cp.
2. Ricorso sottoscritto dall’avvocato Abet. Tre i motivi addotti.
di motivazione in relazione alla assoluta pretermissione nel motivare del Tribunale quanto
al dato , rilevato dalla difesa, della assoluta assenza di interesse dello Smimmo in punto
alla contestazione levata dalla Guardia di finanza , essendo la stessa caduta , come del
resto Io stesso sequestro, ai danni del proprietario dell’area di servizio, non dei gestori.
2.2 Con Il secondo motivo la violazione di legge viene addotta in ragione della mancata
applicazione al caso della regola di cui all’art 192 comma III cpp nonché si lamenta la
illogicità della motivazione sul punto legato alla valutazione delle dichiarazioni del Capone.
Trattandosi di dichiarazioni rese dal correo, il Tribunale avrebbe dovuto valutare
l’attendibilità e l’Interesse di quest’ultimo nel rendere le propalazioni in danno dello
Smimmo . Né, del resto , tali dichiarazioni possono ritenersi riscontrate in ragione degli
elementi esterni indicati in ordinanza il cui riferimento piuttosto denunzia la chiara illogicità
della motivazione in contestazione ; così non utili al fine devono ritenersi le intercettazioni
telefoniche tra il Capone e il Fanuzzi ( avendo il primo confidato al secondo di aver
personalmente pagato i finanzieri); le dichiarazioni del Tortora ( il quale ha confermato di
aver ricevuto dal Capone la confidenza in forza alla quale egli e non lo Smimmo aveva
provveduto al pagamento della somma in questione ) ; o , ancora , le dichiarazioni del
coindagato del Prisco, che smentiscono tale dazione da parte dello Smimmo , confermando
piuttosto la versione dei fatti fornita dal ricorrente ( per la quali il Prisco era interessato ad
acquistare il rifornimenti> e tramite lo stesso , grazie ad un amico presso la Guardia di
Finanza , si era interessato della situazione ); infine non costituisce riscontro neppure la
reazione del finanzieri mpnitorata nei giorni successivi alla visita operata nell’impianto nel
dicembre 2010 , di poi cristallizzata nella relazione del Santonastaso.
2.3 Con il terzo motivo , non ulteriormente esplicitato nell’ulteriore corpo del ricorso si lamenta
violazione di legge avuto riguardo all’ad 319 per assenza di sinallagmaticità e carenza di
motivazione sul punto.
3.Ricorso a firma dell’avvocato Gennarelli
3.1 Un unico complesso motivo , genericamente ricondotto ad una affermata assenza di
motivazione.
La ricostruzione operata dal Tribunale non coincide con i risultati investigativi i quali , lungi dal
confermare l’assunto accusatorio , danno esclusivamente conto del fatto che lo Smimmo ebbe

2.1 Con il primo si lamenta violazione di legge avuto riguardo 292 comma II e difetto assoluto

solo a limitarsi a chiedere al Prisco di assumere delle informazioni presso un amico all’interno
della Gurdia di Finanza. Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale le intercettazioni e le
altre dichiarazioni assunte danno conferma di un pagamento operato direttamente dal Capone
, in aperto contrasto con l’Idea, sottesa al provvedimento impugnato, della gestione di fatto
dell’impianto ascritta allo Smimmo a fronte di una mera intestazione formale in capo al
Capone. Il tribunale , peraltro, contraddittoriamente da un lato ritiene non utilizzabili le
dichiarazioni rese , quali soggetti informati sui fatti , dai diversi indagati quando già questi
rivestivano sostanzialmente tale ultima posizione, e per altro verso, utilizza ugualmente tali
cautelar’ in ragione della gravità delle contestazioni tralasciando di motivare adeguatamente
sulla attualità della pericolosità per fatti risalenti al 2010.
Considerato in diritto
4. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni precisate da qui a poco.
5. Va subito premesso che per consolidata giurisprudenza in materia di misure cautelari
personali, la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientrano tra i compiti istituzionali del
giudice di merito e sfuggono al controllo del giudice di legittimità se adeguatamente motivate e
immuni da errori logico-giuridici.Dinvero a tali scelte e valutazioni non può infatti opporsi,
laddove esse risultino, come nella specie, correttamente motivate, un diverso criterio o una
diversa interpretazione, anche se dotati di pari dignità.
In particolare il ricorso per cassazione, il quale deduca insussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge,
ovvero la manifesta illogicItà della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della
logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone e sviluppa censure che riguardano
la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze
esaminate dal giudice di merito (Cass. pen, sez. 5^, 46124/2008, Rv.241997, Magliaro.
Massime precedenti Vedi: N. 11 del 2000 Rv. 215828, N. 1786 del 2004 Rv. 227110, N. 22500
del 2007 Rv. 237012, N. 22500 del 2007 Rv. 237012).
Nella fattispecie, nessuna di tali due evenienze -violazione di legge o vizio di motivazione
rilevante ex art. 606 c.p.p„ comma 1. lett. e) – risulta essersi verificata, a fronte di una
motivazione che è stata in concreto diffusamente prospettata in modo logico, senza
irraglonevolezze, in conformità ai dati normativi , sostanziali e processuali , richiamati a
sostegno della resa valutazione in punto alla riscontrata sussistenza sia del grave quadro
indiziarlo che delle emergenza cautelar’ utili alla conferma della misura adottata dal Gip
6. Secondo l’asserto accusatorio lo Smimmo quale gestore di fatto di un impianto di erogazione
carburanti , in concorso con Capone Giovanni , titolare formale della gestione del detto
impianto , con l’intermediazione di Prisco Antonio e di Di Terlizzi Giuseppe , avrebbe pagato la
somma di euro 8000 a tre diversi ufficiali dalla Guardia di Finanza promettendo loro altresì
anche la consegna di tre televisori , per far compiere agli stessi un atto contrario ai doveri del
loro ufficio , segnatamente il sequestro per intero dell’impianto perché privo della certificazione

dichiarazioni per supportare l’argomentare sotteso alla decisione . Individua ancora le esigenze

antincendi con l’ulteriore promessa di attivarsi nel suo interesse nell’instaurando procedimento
amministrativo.
7. Il provvedimento impugnato in linea con le conclusioni assunte dal GIP si muove lungo le
seguenti direttrici logiche :
– è un dato adeguatamente riscontrato quello afferente la dazione della somma di euro
8000,00 in esito alla verifica dell’agosto 2010: lo confermano le diverse intercettazioni ( tra
Capone e e Fanuzzi, il commercialista del primo; ancora le dichiarazioni del Capone nello sfogo
cristallizzato dal Santonastaso nella relazione di servizio del dicembre 2010 ; le dichiarazioni a
– altrettanto riscontrata In termini di gravità indiziaria è anche la promessa dei tre televisori (
emergente dalle intercettazioni degli ufficiali di GDF , poi non consegnati, nonché dalle
dichiarazioni di Prisco e dalla lamentele del Capone), resa con l’interessamento e
l’intermediazione del Prisco e del Di Terlizzi ;
– non meno riscontrata risulta essere la titolarità sostanziale dell’impianto in capo al ricorrente
ed il ruolo di suo dipendente del C.apone ( per averlo confermato il ricorrente stesso anche nel
corso dell’interrogatorio di garanzia nonché nei precedenti interrogatori ) nonchè la sua
intenzione di cedere la gestione al Prisco , successivamente sollecitato ad intervenire proprio in
ragione di tale interesse.
Lungo queste direttrici , in considerazione del primario interesse sostanziale alla vicenda
proprio dello Smimmo, non v’è ragione per non fare affidamento, in questa fase processuale,
sulla attendibilità del Capone e del suo narrato , in particolare la dove , con dichiarazione
anche etero- accusatoria, ascrive direttamente all’odierno ricorrente il pagamento della somma
versata per il mercimonio della funzione ai finanzieri .
Lo stesso Smimmo – che in sede di interrogatorio ha confermato di essere a conoscenza della
vicenda , affermando anche che il C.apone per evitare il sequestro dell’intero impianto ebbe a
chiedergli dei soldi per acquistare un modesto regalo per i finanzieri – sempre secondo il
narrato del coindagato avrebbe anche confidato al Capone di avere interessato al fine di
definire la vicenda un amico presso la Guardia di Finanza . E siffatta circostanza da sostanza ad
una determinante conferma esterna , circolare e oggettiva , quanto alla attendibilità delle
dichiarazioni del Capone t
perché si lega al coinvolgimento nella vicenda del Prisco , sollecitato su iniziativa del ricorrente,
• per come appare pacifico anche in considerazione del tenore delle difese, ad individuare un
riferimento interno presso la guardia di finanza , rintracciato nell’altro coindagato Di Terlizzi ;
perché la posizione del Prisco , interessata dal possibile subentro nella gestione dell’impianto,
introduce l’ulteriore dato legato alla promessa dei tre televisori , fatto non solo e tanto
cristallizzato in via indiziarla dalle intercettazioni ma confermato, per quel che più interessa ,
dal punto di vista materiale , dal Prisco ma soprattutto dalle propalazioni del Capone sopra
Indicate.

conferma del Tortora e quelle del Capone , sentito in presenza del suo difensore);

8. In questo quadro di riferimento , pare al Collegio che la decisione impugnata sfugga da
incongruenze e contraddizioni sul piano logico e si attagli coerentemente al dato normativo
applicato.
8.1 Le censure sollevate con i ricorsi sul piano logico non intaccano la linearità della traccia
seguita dai giudici della cautela. In particolare,
– è del tutto ovvio l’interesse che il ricorrente aveva, quale gestore sostanziale dell’impianto ,a
che fosse evitata l’interruzione integrale dell’attività, interesse ben più marcato, immediato ed
– la ricostruzione operata non entra in conflitto con il dato emergente dalle intercettazioni ( tra
il capone ed il commercialista) nonchè dalle dichiarazioni del Tortora in forza al quale il
Capone , rivolgendosi ai predetti , riferisce a se stesso il pagamento effettuato ai finanzieri,
essendo lo stesso dato perfettamente coerente ai rapporti di interposizione correnti con il
ricorrente i quali sottintendevano una realtà sostanziale nella gestione diversa da quella
esternamente rappresentata.
8.2 I rilievi articolati sul piano della affermate violazioni di legge non si allontanano dal giudizio
di manifesta infondatezza anticipato. Più precisamente :
– assolutamente generica e meramente labiale è la contestazione sulla attendibilità , oggettiva
e soggettiva, del coindagato chiamante , il cui narrato , nei limiti della cognizione sommaria
che connota questa fase del processo , trova valide conferme oggettive , in linea con l’art 192
comma III cpp , per quanto sopra, nelle stesse parziali ammissioni del ricorrente lette e
completate attraverso una coerente interpretazione del ruolo assunto nella vicenda dal
coindagato Prisco;
– inconferente si rivela essere il riferimento alla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai
coindagati senza l’assistenza del difensore giacche i dati richiamati a supporto della decisione
da parte del Tribunale del riesame si ancorano alle propalazioni svolte nel corso dei diversi
interrogatori resi in presenza dei rispettivi difensori , addirittura confermate nel corso degli
interrogatori ex art 294 cpp
10. Del pari assolutamente generica e comunque manifestamente infondata deve ritenersi
l’ultima contestazione , sollevata nel ricorso a firma dell’avvocato Abet , riferita al difetto di
motivazione in punto alla attualità delle esigenze cautelari. Considerato il tempo trascorso dai
fatti ( protrattasi sino all’inizio del 2011 ), il giudizio sulla attualità della misura adottata risulta
ampiamente assorbito dall’estremo rilievo ponderale ascritto dai Giudici della cautela al rischio
di reiterazione della condotta per come desunto dalla gravità dei fatti in se ma soprattutto, sul
piano concreto, dalla ritenuta abitualità della condotta ricavata dalla specifica dinamica della
vicenda in esame .
11 Alla inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa
delle ammende nella misura liquidata equitativamente come da dispositivo.
PQM

attuale di quello proprio del proprietario dell’impianto stesso;

Dichiara inammissibilE gricorsPe condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende
Così deciso il 14 giugno 2013
Il residente

Il Consigliere estensore

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