Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29368 del 29/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29368 Anno 2015
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ROSTAS MARIN N. IL 10/11/1984
avverso la sentenza n. 11479/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
29/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

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Data Udienza: 29/04/2015

Motivi della decisione
Rostas Marin ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della
Corte di Appello di Roma, in data 29.10.2013, con la quale è stata confermata la
sentenza di condanna resa dal Tribunale di Roma il 7.06.2010 in riferimento al
reato di furto aggravato.
Con unico motivo il ricorrente deduce in termini del tutto generici ed
aspecifici, il vizio motivazionale.

tenore.
I ricorsi, che si esaminano congiuntamente, sono inammissibili.
Invero, la parte non deduce alcuna censura che attinga l’apparato
motivazionale posto a fondamento della sentenza impugnata, limitandosi a rilevare,
in termini assertivi, l’incompletezza della motivazione. Deve, allora, osservarsi che
questa Suprema Corte ha chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione i cui
motivi siano generici, ovvero non contenenti la precisa prospettazione delle ragioni
in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (vedi, da ultimo, Cass. Sezione 3,
Sentenza n. 16851 del 02/03/2010, dep. 04/05/2010, Rv. 246980).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in
favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 29 aprile 2015.

L’esponente ha proposto ulteriore ricorso, affidato a doglianze di conforme

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