Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29368 del 19/05/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 29368 Anno 2016
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

SENTENZA

Sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di
Catania contro:
1) Portesano Ettore, nato il 15/08/1950;

Avverso la sentenza n. 6397/2013 emessa il 22/01/2015 dal G.I.P. del
Tribunale di Siracusa;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della dott.ssa Delia
Cardia, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza
impugnata;

Data Udienza: 19/05/2016

RILEVATO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 22/01/2015 il G.I.P. del Tribunale di Siracusa
applicava a Ettore Portesano, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di
mesi otto di reclusione, per i reati di cui ai capi A) e B) della rubrica, che si
assumevano commessi a Floridia il 26/11/2013.
Tale quantificazione della pena discendeva dall’individuazione di una pena
base di dieci mesi di reclusione per il reato di cui al capo A), contestato ai sensi
degli artt. 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895; tale pena veniva aumentata

di due mesi di reclusione per la continuazione con il reato di cui al capo B),
contestato ai sensi dell’art. 697 cod. pen.; la pena così quantificata, infine,
veniva ridotta per il rito.

2. Avverso tale sentenza il Procuratore generale presso la Corte di appello di
Catania ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del
provvedimento impugnato, conseguente al fatto che, nel quantificare la pena
applicata al Portesano, non si era tenuto conto del fatto che il reato di cui agli
artt. 2 e 7 della legge n. 895 del 1967, su cui era stata calcolata la pena base,
era punito sia con la pena detentiva sia con la pena pecuniaria, la quale ultima
non era stata applicata in sede di patteggiamento.
Queste ragioni processuali imponevano l’annullamento della sentenza
impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
Deve, in proposito, rilevarsi che la sentenza impugnata individua quale reato
più grave sul quale effettuare il calcolo per la continuazione ex art. 81, comma
secondo, cod. pen., quello contestato al capo A) della rubrica, ai sensi degli artt.
2 e 7 della legge n. 895 del 1967, relativo alla detenzione, senza alcuna
autorizzazione, di una pistola revolver calibro 38 short con tamburo a cinque
camere, recante numero di matricola 70182. La pena prevista per tale ipotesi di
reato è quella della reclusione da uno a otto anni e della multa da 3.000,00 a
20.000,00 euro, ridotta di un terzo.
Questa fattispecie di reato, quindi, prevede una sanzione penale congiunta,
detentiva e pecuniaria, di cui il G.I.P. del Tribunale di Siracusa non ha tenuto
conto nel ritenere corretta la quantificazione della pena patteggiata nell’interesse
del Portesano, non avendo considerato che le parti processuali, individuando

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quale pena base per il reato di cui al capo A) quella di dieci mesi di reclusione,
avevano omesso di calcolare la pena pecuniaria.

2. Le ragioni che si sono esposte impongono l’annullamento della sentenza
impugnata, con il conseguente rinvio per nuovo esame al G.I.P. del Tribunale di
Siracusa per un nuovo giudizio.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al G.I.P. del
Tribunale di Siracusa.
Così deciso il 19/05/2016.

P.Q.M.

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