Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29367 del 29/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29367 Anno 2015
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PIRANEO NICOLO’ N. IL 20/09/1954
avverso la sentenza n. 4384/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 23/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MAS SAFRA;

Data Udienza: 29/04/2015

Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Piraneo Nicolò avverso la sentenza emessa in
data 23.1.2014 dalla Corte di Appello di Palermo che confermava quella in data 20.4.2012
del Tribunale di Trapani, in composizione monocratica, con cui il predetto era stato
condannato alla pena di un anno ed un mese di reclusione ed C 500,00 di multa per il reato
di cui all’art. 76 comma 2 in relazione agli artt. 92 e 95 dPR 115/2002.
Deduce la violazione di cui all’art. 606 lett. D) c.p.p. ed il vizio motivazionale in relazione alla

l’inconsapevolezza del ricorrente circa l’ammontare dei redditi percepiti dal figli convivente
Piraneo Emanuele Carmelo nonchè la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione
alla mancata concessione delle attenuanti generiche da considerarsi prevalenti o equivalenti
alla contestata aggravante, con conseguente riduzione della pena inflitta.
Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse aspecifiche e manifestamente infondate.
E’ palese l’aspecificità delle censure che hanno riproposto in questa sede le medesime
doglianze rappresentate dinanzi alla Corte territoriale e da quel giudice disattese con
motivazione compiuta e congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile.
Ed è stato anche affermato che “è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi
che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame,
dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero,
dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per
la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle
poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del
giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591
comma 1 lett. c), all’inammissibilità” (Cass. pen. Sez. IV, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e
successive conformi, quale: Sez. II, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109).
Infatti la Corte territoriale ha ben spiegato come la deposizione della figlia del ricorrente non
potesse essere ritenuta pertinente (e quindi non decisiva) rispetto al tema del giudizio, alla
luce di quanto prima osservato in ordine all’incredibilità a monte di tale assunto difensivo e
all’irrilevanza di esso.
Correttamente e con congrua motivazione sono state negate le attenuanti generiche la cui
concessione, si rammenta, è frutto di un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del
giudice, sottratto al controllo di legittimità, tanto che “ai fini della concessione o del diniego
delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli
elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o
meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità
del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere
sufficiente in tal senso” (Cass. pen. Sez. II, n. 3609 del 18.1.2011, Rv. 249163): e nel caso
di specie vi è stato un chiaro richiamo ai gravi e reiterati precedenti penali del prevenuto.

2

mancata ammissione di una prova per testi richiesta con i motivi di appello, per dimostrare

Consegue l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, alla luce dei
principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili
di colpa, si ritiene equo determinare in euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI
E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLE EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.

deciso in Roma, il 29.4.2015

COSÌ

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