Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29367 del 19/05/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 29367 Anno 2016
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: NOVIK ADET TONI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MARTORANO LUCIANO N. IL 16/03/1979
avverso l’ordinanza n. 4554/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
NAPOLI, del 30/03/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. K ettt. o r(
tet , da.)
c/r(A ei ›.0′ v42

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 19/05/2016

RILEVATO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 9 aprile 2015 il Tribunale di sorveglianza di
Napoli rigettava l’istanza di affidamento in prova ai servizi sociali presentata da
Luciano Martorano e dichiarava inammissibile quella per la concessione di
semilibertà o detenzione domiciliare. Ad avviso del giudicante, alla concessione
della detenzione domiciliare ostava il residuo pena superiore ad anni due di
reclusione; la proposta di lavoro presentata ai fini della semilibertà non aveva
ricevuto conferma; gli ampi margini di libertà connessi all’affidamento in prova

sussistenza di precedenti penali e di un procedimento penale pendente per
ricettazione.

2.

Avverso questa ordinanza ha presentato ricorso per cassazione per

violazione di legge e vizio motivazionale Luciano Martorano, a mezzo del
difensore di fiducia deducendo che il tribunale di sorveglianza aveva ritenuto
pendente un procedimento penale che in realtà si era definito con sentenza
assolutoria; non era stato considerato il nuovo attestato di lavoro, depositato il
27 marzo 2014 in sostituzione di quello precedente, da svolgersi presso la ditta
individuale edile Michele Martorano; l’effettività dell’assunzione era provata dalle
buste paga parimenti depositate.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte nella sua requisitoria scritta
ha chiesto che il ricorso sia accolto.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. Il tribunale ha erroneamente ritenuto di non poter
accogliere la richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali anche per la
pendenza di un procedimento penale per ricettazione, deducendo da questa
circostanza l’assenza di un valido percorso socio riabilitativo. In realtà, come è
acquisito in atti, il procedimento si era concluso in senso positivo per il
ricorrente.
Anche in relazione alla richiesta di concessione della semilibertà, il rigetto è
avvenuto sul falso presupposto che in atti non vi fosse una valida proposta di
lavoro. Il ricorrente ha dimostrato di aver depositato in data 27 marzo 2014
idonea documentazione comprovante l’instaurazione del rapporto lavorativo con
la ditta Martorano Michele.

2.

Pertanto, l’ordinanza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di

sorveglianza di Napoli per nuovo esame.
1

erano incompatibili a fronte della gravità dei fatti oggetto di giudicato, la

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
sorveglianza di Napoli.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2016

Il Pr idente

Il Consigliere estensore

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