Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29367 del 14/06/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 29367 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BETTINELLI GIANCARLO N. IL 05/12/1948 parte offesa nel
procedimento
c/
PONZIN LAURA N. IL 31/10/1967
avverso l’ordinanza n. 127/2012 GIP TRIBUNALE di BUSTO
ARSIZIO, del 25/06/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO
PATERNO’ RADDUSA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 49)«„J.,..di Cet.i
et

Udit i difensor Avv.;

7

Data Udienza: 14/06/2013

Ritenuto in fatto.
1. Con decreto depositato il 25 giugno 2012 il G.i.p. di Busto Arsizio, dopo avere fissato
l’udienza camerate in esito alla opposizione presentata dalla persona offesa„ ha disposto
l’archiviazione del procedimento nei confronti di Ponzin Laura, indagata per il reato di cui agli
artt 388 comma II e 594 cp .
2. Contro questo provvedimento ricorre per Cessazione la persona offesa, per mezzo del
difensore di fiducia, e deduce per un verso la abnormità della decisione adottata , nella quale si
fa riferimento , pur se per relationem , tramite il richiamo alla richiesta di archiviazione del PM,
alla denunzia di un terzo del tutto estraneo al processo , così da aver poggiato la decisione su
un materiale istruttorio di riferimento del tutto avulso da quello pertinente alla indagine in
questione; per altro verso , sempre sul piano della abnormità, il ricorrente lamenta il giudizio
di inattendibilità della persona offesa sotteso al provvedimento impugnato, riferito al reato di
ingiuria, estraneo alla competenza del GIP e concretantesi in una valutazione del tutto
incompatibile con la natura del provvedimento adottato. In punto al reato di ingiuria, la
motivazione adottata , sempre per relationem rispetto all’argomentare esplicitato dal PM con la
richiesta di archiviazione , sostanziandosi nel citato giudizio di inattendibilità della persona
offesa siccome desunto dalla impossibilità di provare diversamente il reato se non tramite le
dichiarazioni della stessa costituirebbe una indebita violazione del principio del contraddittorio
così da legittimare il ricorso in cessazione nonché integrerebbe violazione del principio che
esclude l’applicabilità del comma III dell’ad 192 cpp per le propalazioni rese dalla persona
offesa. Il provvedimento impugnato sarebbe inoltre connotato da una motivazione meramente
apparente , apodittica nel valutare gli ulteriori spunti di indagine offerti , inconferente rispetto
alle ipotesi delittuose prospettate.
3. Con requisitoria scritta a firma del sostituto Elisabetta Cesqui , la Procura generale ha
chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Considerato in diritto
4. Il ricorso è inammissibile per le ragioni 01~ qui di seguito precisate.
5. Il provvedimento impugnato è stato emesso a seguito della opposizione della ricorrente,
all’esito della rituale instaurazione e celebrazione dell’udienza partecipata in camera di
consiglio.
Ora, la violazione del contraddittorio è l’unico vizio denunziabile con il ricorso avverso il
provvedimento di archiviazione, sia che lo stesso risulti reso de plano sia, a maggior ragione ,
che consegua a seguito della fissazione della udienza in camera di consiglio. L’art 409 comma
sesto cpp consente, infatti , il ricorso in Cessazione avverso il provvedimento di archiviazione
reso con ordinanza solo in caso di accertata violazione del contradditorio giusta il richiamo
esplicitato al comma V dell’art 127 stesso codice. Ciò in ragione della natura della
archiviazione , interlocutoria perché priva di definitività ( potendosi sollecitare comunque la
riapertura delle indagini ) e priva di incidenza sulle pretese civilistiche legate agli interessi della
persona offesa dal reato sì che coerentemente gli strumenti di tutela garantiti vengono limitati

A

ad un controllo sulla legalità dell’azione senza scendere sino all’accertamento del merito dei
fatti in contestazione ( cfr tra le tante da ultimo in tal senso cassazione penale sezione I ,
sentenza nr 9440/2010). In linea con tali osservazioni e senza derogare al principio di
tassitività della impugnazioni ,l’intervento interpretativo estensivo fornito dal Giudice delle
leggi con sentenza nr 353/91 avuto riguardo al citato comma sesto dell’ad 409 ha poi
consentito alla giurisprudenza di questa stessa Corte di ampliare i confini del dato letterale
sancito dalla disposizione in esame , consentendo il ricorso in cassazione ogni qual volta la
persona offesa . Tipiche in tal senso sono ritenute le ipotesi di omesso avviso della richiesta di
archiviazione giusta l’art 40$ cpp così da precludere alla stessa di formulare l’opposizione ex
art 410 cpp , o ancora , per quel che qui direttamente interessa , tutte le ipotesi nelle quali
l’archiviazione vene resa de plano malgrado la presenza dell’opposizione , risultando omessa ,
solo apparente o illegittima la motivazione di inammissibilità della opposizione.
6. In ragione di quanto sopra non è dunque possibile denunziare la nullità del provvedimento
di archiviazione per vizi di motivazione che non si risolvano in violazioni del contraddittorio e
neppure è possibile impugnare il provvedimento assertivamente affetto da error in Indicando
in quanto basato su non condivisibili interpretazioni della legge sostanziale, qualificandolo
abnorme (cfr. Sez. 5, n. 5052 del 21/10/1999, Andreucci; Sez. 6, n. 1416 del 22/03/2000).
7. Ne , ancora, vale rifarsi , per giungere alla ammissibilità del gravame , alla categoria
dell’abnormità, ipotizzabile difetti solo nei casi di tale travalicamento dei limiti assegnati dalla
legge al provvedimento denunziato, da provocare di necessità l’intervento di un meccanismo di
autoconservazione del sistema: la qual cosa presupporrebbe che l'”abnorme” (in tesi) esercizio
del poteri di interdizione fosse stato esercitato in assenza delle norme di diritto sostanziale o
processuale applicate, non già soltanto, come nella specie , sulla base di una lettura non
condivisa del documenti prodotti o di un misconoscimento delle allegazioni difensive
denunziato come illogico o sorretto da motivazione inadeguata.
7. Ne viene l’inammissibilità del ricorso cui consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa
delle ammende nella misura liquidata equitativamente come da dispositivo
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al pagamento della somma di euro 1000 in favore della cassa delle ammende
Così deciso il 14 giugno 2013
Il Consigliere estensore

Il P sident

decisione di archiviazione sottenda una sostanziale pretermissione del contraddittorio con la

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