Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29366 del 29/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29366 Anno 2015
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI CASTRO GUGLIELMO N. IL 14/06/1967
th t e ATINA

l’E PRA, et’iv

avverso la sentenza n. 9/2012 TRIRTSEZ.DIST. di (MIA, del
09/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 29/04/2015

Motivi della decisione
Di Castro Guglielmo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza
del Tribunale di Latina, sezione distaccata di Terracina, in data 9.01.2013 con la
quale è stata confermata la sentenza di condanna emessa dal Giudice di Pace di
Gaeta il 14.07.2011, in riferimento al reato di lesioni colpose di cui all’art. 590,
583, cod. pen., in danno di Valente Pasquale, in relazione al sinistro stradale
verificatosi il 18.06.2006.

motivazionale in riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche in
rapporto di prevalenza sulle contestate aggravanti.
Con dichiarazione, datata 28.02.2015, riportante la sottoscrizione di
Guglielmo Di Castro autenticata del difensore, la parte ha rinunciato al ricorso in
oggetto.
Il ricorso è inammissibile.
Deve, infatti, osservarsi, con rilievo di ordine dirimente, che risulta
acquisita, nei termini sopra richiamati, rituale rinuncia del ricorrente
all’impugnazione di legittimità, di talché il ricorso, ai sensi del combinato disposto
degli artt. 589 e 591 lett. d) cod. proc. pen., deve essere dichiarato inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 500,00 in
favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 29 aprile 2015.

Con unico motivo viene denunciata la violazione di legge ed il vizio

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