Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29365 del 29/04/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 29365 Anno 2015
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LOIODICE GIANLUCA N. IL 30/01/1967
avverso la sentenza n. 1744/2010 TRIBUNALE di VERCELLI, del
18/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 29/04/2015

Osserva
Il difensore di fiducia di Loiodice Gianluca impugna (con atto di appello ma quivi poi
trasmesso ai sensi degli artt. 593, ult. comma e 568, 5 0 comma c.p.p.) la sentenza
emessa in data 18.1.2012 dal Giudice monocratico del Tribunale di Vercelli con cui il
predetto era stato condannato alla pena di C 4.000,00 di ammenda per il reato di
guida senza patente, dolendosi dell’eccessività della pena.
Il ricorso è inammissibile perché risulta sottoscritto da avvocato (avv. Enrico

Cassazione, come imposto dall’articolo 613, 1° comma c.p.p.: tale inammissibilità si
estende persino agli eventuali motivi nuovi presentati da difensore cassazionista del
termine per impugnare (cfr. Cass. pen. Sez. I, 16.9.2004, n. 38293 Rv. 229737).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in C 500,00, in favore della Cassa delle ammende,

non

ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI CINQUECENTO EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.
Così

deciso in Roma, il 29.4.2015

Barlassina del Foro di Vercelli) che non risulta iscritto nell’albo speciale della Corte di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA