Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29364 del 19/05/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 29364 Anno 2016
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
1) Faivre Philippe, nato il 26/06/1971;

Avverso il decreto n. 236/2015 emessa il 03/07/2015 dal Presidente del
Tribunale di sorveglianza di Trieste;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Mario
Pinelli, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

Data Udienza: 19/05/2016

RILEVATO IN FATTO

1.

Con decreto emesso il 22/07/2015 il Presidente del Tribunale di

sorveglianza di Trieste dichiarava inammissibile l’istanza di concessione dei
benefici penitenziari dell’affidamento in prova al servizio sociale e della
detenzione domiciliare, richiesti congiuntamente, che era stata presentata dal
condannato Philippe Favre.
La declaratoria di inammissibilità veniva adottata sul presupposto che

domicilio, con la conseguente violazione del disposto dell’art. 677, comma 2-bis,
cod. proc. pen., a tenore del quale il condannato non detenuto ha l’obbligo, a
pena di inammissibilità, di fare la dichiarazione o l’elezione di domicilio con la
domanda con la quale chiede una misura alternativa alla detenzione o un altro
provvedimento di competenza della magistratura di sorveglianza.

2. Avverso tale decreto il Faivre ricorreva personalmente per cassazione,
deducendo violazione di legge, in relazione alla ritenuta insussistenza dei
presupposti per l’instaurazione del procedimento collegato all’istanza di
affidamento in prova al servizio sociale, con specifico riferimento alle previsioni
degli artt. 666, 667 e 668 cod. proc. pen.
Si evidenziava, in particolare, che, nel caso di specie, ci si trovava di fronte
a un’elezione di domicilio incompleta, non avendo il Faivre indicato il luogo dove
si impegnava a rendersi disponibile a ricevere le comunicazioni indirizzategli,
rendendo conseguentemente inapplicabile al caso in esame la disposizione
dell’art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Queste ragioni processuali imponevano l’annullamento dell’ordinanza
impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.
Deve, in proposito, rilevarsi che costituisce espressione di un orientamento
ermeneutico consolidato quello secondo cui che le richieste di concessione di
misure alternative alla detenzione, anche se presentate dal difensore di fiducia
del condannato, presuppongono che sia stata effettuata dichiarazione o elezione
di domicilio, così come previsto dall’art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Sul punto si ritiene indispensabile richiamare il seguente principio di diritto:
«La richiesta di misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell’art. 656, comma
sesto, cod. proc. pen., deve essere corredata, a pena di inammissibilità, anche
2

l’istanza in esame era stata presentata in assenza di dichiarazione o elezione di

se presentata dal difensore, dalla dichiarazione o dalla elezione di domicilio
effettuata dal condannato non detenuto» (cfr. Sez. U, n. 18775 del 17/12/2009,
Mammoliti, Rv. 246720).
Nell’arresto giurisprudenziale richiamato, in particolare, si afferma che la
richiesta di misura alternativa alla detenzione proposta ai sensi dell’art. 656,
comma 6, cod. proc. pen., deve essere corredata a pena di inammissibilità dalla
dichiarazione o dall’elezione di domicilio del condannato prescritta dall’art. 677,
comma 2-bis, cod. proc. pen. Tale obbligo, inoltre, a differenza di quanto

quelle previste dall’art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen., fatte salve le ipotesi,
non ricorrenti nel caso in esame, in cui il condannato risulti latitante o irreperibile
(cfr. Sez. U, n. 18775 del 17/12/2009, Mammoliti, cit.).
Queste ragioni processuali impongono di ritenere infondata la doglianza
difensiva esaminata.

2. Per queste ragioni processuale, il ricorso proposto da Philippe Faivre deve
essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 19/05/2016.

affermato nel ricorso in esame, non può essere assolto con modalità diverse da

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