Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29363 del 29/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29363 Anno 2015
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ENCIU MARIA ALINA ALIAS N. IL 09/03/1990
avverso la sentenza n. 364/2013 TRIBUNALE di AOSTA, del
08/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

Data Udienza: 29/04/2015

OSSERVA
1. Con la sentenza in epigrafe, il tribunale di Aosta ha condannato Maria
Alina Enciu alla pena di euro 3.000,00 di ammenda in relazione al reato di cui
all’art. 116 C.d.S., per aver guidato l’autovettura tg. DX829NA senza patente in
Chatillon il 9/9/2011.
2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per cassazione l’imputata,
con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Osserva la corte come, con l’odierna impugnazione, la ricorrente invochi in
questa sede un’inammissibile rinnovazione della valutazione attraverso la quale il
giudice di merito ha esercitato il potere discrezionale a lui concesso
dall’ordinamento ai fini dell’eventuale riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche e della concreta determinazione della pena.
Con riguardo al punto relativo alla concessione delle attenuanti generiche,
varrà rimarcare come l’esercizio del corrispondente potere discrezionale del
giudicante dev’essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura
sufficiente il pensiero del giudice in ordine all’adeguamento della pena concreta
alla entità effettiva del reato e alla personalità del reo.
La concessione delle attenuanti generiche presuppone, inoltre, l’esistenza di
elementi suscettibili di positivo apprezzamento, di cui il giudice di merito deve
dare conto nella motivazione della sentenza.
A questo si aggiunga che, la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai
fini dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa
dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria
decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e
congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento
per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato
(Cass.VI, 42688/08, Caridi).
Nel caso di specie, il giudice di merito ha evidenziato la radicale
insussistenza, nella specie, di alcun elemento valutabile in senso favorevole
all’imputata ai fini della concessione di dette attenuanti generiche.
Alo stesso modo, è appena il caso di evidenziare come la determinazione
della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientri nell’ampio
potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche
se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell’articolo 133 c.p., non
apparendo neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la
scelta del giudice risulti contenuta, come nel caso di specie, in una fascia medio-

2

all’entità della pena.

bassa rispetto alla pena edittale (cfr. ex plurimis, Cass. IV, 20 settembre 2004,
Nuciforo, RV 230278).
Si tratta di considerazioni ampiamente giustificative, tanto del diniego della
concessione delle attenuanti generiche, quanto della commisurazione concreta
della pena; considerazioni che le censure in fatto dell’odierna ricorrente non
valgono a scalfire

4

. Alla dichiarazioni d’inammissibilità del ricorso segue la condanna della

in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro
1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 29/4/2015

Il Consigliere est.

ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00

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