Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29363 del 19/05/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 29363 Anno 2016
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
1) Cozianin Ivano, nato il 07/06/1947;

Avverso il decreto n. 148/2015 emesso il 30/06/2015 dal Presidente del
Tribunale di sorveglianza di Trieste;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Stefano
Tocci, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Data Udienza: 19/05/2016

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RILEVATO IN FATTO

1.

Con decreto emesso il 30/06/2015 il Presidente del Tribunale di

sorveglianza di Trieste dichiarava inammissibile l’istanza di affidamento in prova
al servizio sociale presentata da Ivano Cozianin.
La declaratoria di inammissibilità veniva adottata sul presupposto che
l’istanza era stata presentata dal difensore di fiducia del condannato, l’avvocato
Filippo Pesce, in assenza di dichiarazione o elezione di domicilio, con la

a tenore del quale il condannato non detenuto ha l’obbligo, a pena di
inammissibilità, di fare la dichiarazione o l’elezione di domicilio con la domanda
con la quale chiede una misura alternativa alla detenzione o un altro
provvedimento di competenza della magistratura di sorveglianza.

2. Avverso tale decreto il Cozianin ricorreva personalmente per cassazione,
deducendo violazione di legge, in relazione alla ritenuta insussistenza dei
presupposti per l’instaurazione del procedimento collegato all’istanza di
affidamento in prova al servizio sociale, con specifico riferimento alle previsioni
degli artt. 161 e 162 cod. proc. pen.
Si evidenziava, in particolare, che, con il ricorso in esame, il condannato
aveva ratificato il domicilio indicato nell’istanza di affidamento in prova al
servizio sociale, rendendo in tal modo efficace ex tunc l’elezione di domicilio del
suo difensore e rendendo conseguentemente inapplicabile al caso in esame la
disposizione dell’art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Queste ragioni processuali imponevano l’annullamento dell’ordinanza
impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.
Deve, in proposito, rilevarsi che costituisce espressione di un orientamento
ermeneutico consolidato quello secondo cui che le richieste di concessione di
misure alternative alla detenzione, anche se presentate dal difensore di fiducia
del condannato, presuppongono che sia stata effettuata dichiarazione o elezione
di domicilio, così come previsto dall’art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Sul punto si ritiene indispensabile richiamare il seguente principio di diritto:
«La richiesta di misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell’art. 656, comma
sesto, cod. proc. pen., deve essere corredata, a pena di inammissibilità, anche
se presentata dal difensore, dalla dichiarazione o dalla elezione di domicilio
2

conseguente violazione del disposto dell’art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen.,

effettuata dal condannato non detenuto» (cfr. Sez. U, n. 18775 del 17/12/2009,
Mammoliti, Rv. 246720).
Nell’arresto giurisprudenziale richiamato, in particolare, si afferma che la
richiesta di misura alternativa alla detenzione proposta ai sensi dell’art. 656,
comma 6, cod. proc. pen., deve essere corredata a pena di inammissibilità dalla
dichiarazione o dall’elezione di domicilio del condannato prescritta dall’art. 677,
comma 2-bis, cod. proc. pen. Tale obbligo, inoltre, a differenza di quanto
affermato nel ricorso in esame, non può essere assolto con modalità diverse da

non ricorrenti nel caso in esame, in cui il condannato risulti latitante o irreperibile
(cfr. Sez. U, n. 18775 del 17/12/2009, Mammoliti, cit.).
Queste ragioni processuali impongono di ritenere infondata la doglianza
difensiva esaminata.

2. Per queste ragioni processuali, il ricorso proposto nell’interesse di Ivano
Cozianin deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 19/05/2016.

quelle previste dall’art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen., fatte salve le ipotesi,

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