Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29362 del 29/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29362 Anno 2015
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BONCULESCU LUGOJAN N. IL 12/10/1985
avverso la sentenza n. 6839/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
25/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 29/04/2015

t

Motivi della decisione
Bonculescu Lugojan ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza
della Corte di Appello di Milano del 25.02.2014, con la quale è stata confermata la
sentenza di condanna resa dal Tribunale di Milano in data 26.10.2012, in relazione
al reato di furto in fattispecie tentata.
La parte, con il primo motivo, contesta la valutazione espressa dalla Corte di
Appello, nel ritenere la validità della querela. L’esponente reitera la doglianza, in

Esselunga spa, avesse la facoltà di proporre querela per il reato di furto in
fattispecie tentata.
Con il secondo motivo l’esponente deduce il vizio motivazionale, in
riferimento alla diminuzione della pena per il tentativo. La parte rileva che la Corte
territoriale ha espresso valutazioni non conferenti, rispetto al contenuto della
doglianza che era stata dedotta, sul punto, con i motivi di appello.
Il ricorrente ha depositato memoria. La parte rileva l’insussistenza della
ipotizzata manifesta infondatezza del ricorso.
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, per le ragioni che si
vengono ad esporre.
Non sfugge che la Corte regolatrice, nella materia di interesse, ha pure
affermato che, in tema di querela, ai fini della validità della procura speciale
rilasciata in via preventiva da una persona giuridica, è necessario che la stessa
indichi tutti gli elementi utili alla individuazione della volontà del mandante al
momento del suo rilascio e, dunque, è necessario che questi precisi quantomeno
per quali tipologie di reato intende che venga proposta querela o in quali particolari
situazioni il mandatario debba attivarsi (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 25138 del
23/03/2012, dep. 25/06/2012, Rv. 252990).
E bene, nel caso di specie, la valutazione espressa dalla Corte di Appello di
Milano si colloca del tutto coerentemente nell’alveo del rigoroso orientamento
interpretativo, sopra riportato. La Corte distrettuale ha infatti osservato che la
procura conferita ad Angela Stefania Coscia comprendeva la facoltà di presentare
denunce e querele in nome e per conto della società Esselunga spa, per “i fatti
commessi contro il patrimonio”; ed ha considerato che, tale ultima locuzione, era
certamente idonea ad identificare i presupposti di fatto, in presenza dei quali, il
procuratore speciale doveva ritenersi facoltizzato a presentare querela.
Il secondo motivo di ricorso è del pari manifestamente infondato.
La Corte di Appello, soffermandosi sul relativo tema di doglianza, ha rilevato
che il trattamento sanzionatorio appariva equo ed adeguato al fatto per il quale si

a

base alla quale contesta che Angela Stefania Coscia, in qualità di procuratore di

procede. E, in particolare, il Collegio ha sottolineato che la pena finale inflitta, pari
a mesi sei di reclusione, discendeva proprio dalla intervenuta riduzione di un terzo,
per il tentativo, già operata dal Tribunale.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in
favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 29 aprile 2015.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

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