Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29362 del 19/05/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 29362 Anno 2016
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
1) Cicchetti Danno, nato il 18/07/1962;

Avverso l’ordinanza n. 1597/2015 emessa il 07/07/2015 dal Tribunale di
sorveglianza di Roma;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Francesco
Salzano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Data Udienza: 19/05/2016

RILEVATO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 07/07/2015 il Tribunale di sorveglianza di Roma
rigettava l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata da Danilo
Cicchetti, con riferimento alla pena detentiva di anni tre e mesi sette di
reclusione, inflitta con sentenza emessa dal Tribunale di Roma 1’01/07/2013,
divenuta irrevocabile.
Il provvedimento di rigetto veniva adottato sul presupposto che la gravità

informazioni acquisite nella fase istruttoria dal Tribunale di sorveglianza di Roma
rendevano inapplicabile la misura alternativa alla detenzione richiesta dal
condannato.

2.

Avverso tale ordinanza il Cicchetti ricorreva personalmente per

cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla
ritenuta insussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio
penitenziario richiesto, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di
Roma con un percorso motivazionale incongruo.
Si evidenziava, in particolare, che il Tribunale di sorveglianza di Roma non
aveva tenuto conto delle finalità rieducative sottese alla misura alternativa
richiesta, anche alla luce della prospettiva lavorativa prefigurata dal condannato
– attestata dalla possibilità di svolgere attività di volontariato presso la Comunità
Exodus di Cassino – e alle sue precarie condizione di salute, conseguenti alle
patologie prostatiche dalle quali il condannato risultava affetto, che gli
imponevano un monitoraggio clinico costante.
Queste ragioni processuali imponevano l’annullamento dell’ordinanza
impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.
Deve, in proposito, rilevarsi che il ricorso del Cicchetti, pur denunciando
formalmente anche il vizio di violazione di legge, non individua singoli aspetti del
provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare una
nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per la concessione
del beneficio penitenziario richiesto, correttamente vagliati dal Tribunale di
sorveglianza di Roma.
Nel provvedimento impugnato, invero, venivano correttamente valutati gli
elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea
2

dei reati in esecuzione e la pericolosità sociale del Cicchetti, desumibile dalle

applicazione della legge penale e processuale, evidenziando in particolare che il
percorso rieducativo prospettato dal Cicchetti risultava incompatibile con la
personalità del condannato, così come desumibile dalle informazioni acquisite dal
Tribunale di sorveglianza di Roma nel corso dell’istruttoria e della gravità dei
reati per i quali risultava detenuto. Tali informazioni negative risultavano
compendiate nella relazione di sintesi redatta dagli operatori penitenziari il
03/06/2015, nella quale si segnalava – sulla base delle comunicazioni trasmesse
dal Commissariato di P.S. di Cassino e dalla Stazione dei Carabinieri di Cervaro –

suo completo reinserimento sociale.
In questa cornice, deve rilevarsi che, in tema di affidamento in prova al
servizio sociale, la formulazione di un giudizio prognostico negativo sul
condannato può essere fondata sulla valutazione dell’anagrafe giudiziaria
dell’istante, a condizione che tale elemento venga correlato con i risultati
dell’osservazione della sua personalità (cfr. Sez. 1, n. 5061 del 21/09/1999,
Navone, Rv. 214844).
Ne discende che la prognosi sul probabile reinserimento sociale del
condannato deve tenere conto non solo degli elementi relativi alla natura e alle
modalità del reato commesso, ma anche dei precedenti penali, delle pendenze
processuali e delle altre indicazioni utili a formulare un giudizio complessivo sulla
personalità dell’istante, che tenga conto di tutti i dati di cui il tribunale di
sorveglianza dispone, conformemente a quanto statuito da questa Corte,
secondo cui: «Ai fini della decisione sulla richiesta di affidamento in prova al
servizio sociale ex art. 47, comma quarto, legge 26 luglio 1975 n. 354, la
prognosi sul probabile reinserimento sociale del detenuto deve tenere conto non
solo degli elementi relativi alla natura e modalità del reato commesso, dei
precedenti penali, delle pendenze processuali e di altre eventuali indicazioni
provenienti dalle informative di PS, ma anche ed in pari grado della condotta
carceraria mantenuta e dei risultati della indagine sociofamiliare operate dalle
strutture carcerarie di osservazione» (cfr. Sez. 1, n. 18347 del 05/04/2013,
Ottieri, Rv. 255850).
Tenuto conto di questi indicatori soggettivi, il Tribunale di sorveglianza di
Roma, nel passaggio esplicitato nelle pagine 1 e 2 del provvedimento impugnato,
evidenziava correttamente l’assoluta inidoneità della misura alternative richiesta
ad assolvere alle sue finalità di prevenzione speciale, imponendo il rigetto
dell’istanza del Cicchetti.

3

che il Cicchetti aveva avviato un percorso rieducativo non del tutto orientato al


2. Per queste ragioni processuale, il ricorso proposto nell’interesse di Danilo
Cicchetti deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso il 19/05/2016.

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