Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2936 del 13/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 2936 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE VITTORIO NADIA N. IL 29/09/1968
avverso la sentenza n. 1410/2014 TRIBUNALE di LECCE, del
25/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 13/11/2015

1) Con sentenza del 25.11.2014 il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica,
condannava be Vittorio Nadia, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche, alla pena di euro 2.000,00 di ammenda per il reato di cui agli artt.5, lett.d),
e 6 L.283/1962.
Avverso la predetta sentenza proponevano appello i difensori dell’imputata.
Trattandosi di condanna alla sola pena dell’ammenda e quindi di sentenza inappellabile
(art.593 comma 3 c.p.p.), gli appelli venivano qualificati come ricorsi per cassazione e
gli atti trasmessi a questa Corte ex art.568 comma 5 c.p.p.
2) Gli avv.ti Anna Lucia Causo e Anna Maria Marzo, che hanno sottoscritto le
impugnazioni, non risultano iscritti nell’albo speciale di cui all’art.613 c.p.p.
A nulla rileva che gli appelli siano stati convertiti in ricorsi per cassazione.
E’ giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, che ” alla regola secondo cui il
ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato
non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le
giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in
ricorso. In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente
qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l’esatto mezzo di
impugnazione” (cfr. ex multis Cass.pen. sez.3, 10 ottobre 1998 n.2233).
3) I ricorsi debbono quindi essere dichiarati inammissibili, con condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento
alla cassa delle ammende della somma che pare congruo determinare in euro 1.000,00.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 13 novembre 2015
Il Consigli re est.
111 Presidente

OSSERVA

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA