Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2936 del 07/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2936 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) BUCCELLI MARIO N. IL 11/09/1967
avverso la sentenza n. 6125/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
02/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 07/12/2012

RITENUTO:
-che il gip presso il Tribunale di Napoli, con sentenza del 24/3/2011, dichiarava Mario Buccelli
colpevole del reato di cui agli artt. 282 e 291 bis, d.P.R. 43/1973, in relazione a kg. 27,580 di
TLE, che sottraeva al pagamento dei diritti di confine e dell’i.v.a., e lo condannava alla pena
di anni 2 di reclusione ed curo 91.930,00 di multa, con libertà vigilata per anni 1;
-che la Corte di Appello di Napoli, chiamata a pronunciarsi sull’appello interposto

prime cure ha rideterminato la pena in anni 1 di reclusione ed euro 60.000,00 di multa;
-che la difesa del Buccelli ha proposto ricorso per cassazione, eccependo erronea applicazione
della legge penale con riferimento agli artt. 133 e 62 bis cod. pen.;
-che la doglianza si palesa manifestamente infondata, rilevato che, sia in relazione alla
dosimetria della pena, che in relazione al diniego delle attenuanti generiche il discorso
giustificativo, sviluppato dal decidente, si palesa corretto e logico, indicando gli elementi
ritenuti inibenti un trattamento sanzionatorio meno afflittivo;
-che, peraltro, le censure sollevate in gravame si fondano su motivi non consentiti dalla legge
nel giudizio di legittimità;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di curo 1.000,00.
Così deliberato in camera di consiglio il 7/12/2012.

Il Consigliere estensore
tt. Santi Gazzara

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nell’interesse dell’ imputato, con sentenza del 2/4/2012, in parziale riforma del decisum di

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