Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29359 del 29/04/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29359 Anno 2015
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: DELL’UTRI MARCO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LA MACCHIA ALBERTO N. IL 12/01/1986
avverso la sentenza n. 4006/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
26/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;
Data Udienza: 29/04/2015
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa in data 26/2/2014, la corte d’appello di Torino ha
confermato la condanna di Alberto La Macchia alla pena di giustizia in relazione
al furto aggravato di un’autovettura, commesso in Torino, il 1/8/2011.
Avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato
dolendosi del vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la corte territoriale
nell’omettere il riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è manifestamente infondato.
Osserva il collegio come in relazione al diniego della prevalenza delle
attenuanti generiche sulle le aggravanti contestate, la corte territoriale ha
osservato che dette attenuanti non potevano essere concesse con giudizio di
prevalenza, in ragione dei plurimi precedenti penali a carico dell’imputato e della
particolare gravità del fatto compiutamente evidenziata in motivazione.
Tale giustificazione, in quanto non incongrua e non manifestamente illogica,
è incensurabile in questa sede di legittimità.
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in
favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro
1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29/4/2015
Il Consigliere est.
generiche, concretamente riconosciute, sulle aggravanti contestate.