Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29359 del 11/05/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 29359 Anno 2016
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: BONI MONICA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
D’ANNA ANTONINO N. IL 09/02/1954
avverso la sentenza n. 44835/2014 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 14/05/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA
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Data Udienza: 11/05/2016

Ritenuto in fatto
1.Con sentenza in data 14 maggio 2015 la quinta sezione penale della
Suprema Corte di cassazione rigettava il ricorso proposto dall’imputato Antonino
D’Anna avverso la sentenza deliberata il 14 febbraio 2014, con la quale la Corte di
appello di Torino aveva confermato nei suoi confronti la sentenza del 13 luglio 2007
del Tribunale di Torino di condanna alla pena di giustizia in relazione al delitto di
bancarotta fraudolenta, contestatogli in riferimento alla distrazione, compiuta nella

Gennarino Perrone, di somme di denaro di pertinenza della CCD s.p.a., dichiarata
fallita il 14 febbraio 2005.
1.1 La predetta pronuncia aveva respinto il ricorso del D’Anna, ritenendo che
quella impugnata avesse offerto una logica e ragionata disamina del compendio
probatorio, in base al quale si era ricostruito il suo ruolo di amministratore di fatto
della società fallita, autore delle condotte illecite ascrittegli mediante l’operato del
Perrone, al quale aveva dovuto fare ricorso siccome impedito dall’ esercitare
direttamente quel ruolo per l’impossibilità di risiedere in quel periodo in Italia
perché latitante e colpito da richiesta di estradizione, condizione che comunque gli
aveva consentito di dirigere i comportamenti del Perrone mediante specifiche
istruzioni.
2. Avverso detta sentenza l’imputato ha proposto ricorso straordinario ai sensi
dell’art. 625-bis cod. proc. pen. a mezzo del difensore avv.to Gaetano de Perna, per
chiederne l’annullamento senza rinvio e la sospensione dell’esecuzione. Il ricorrente
ha denunciato che la Corte di cassazione non avrebbe rilevato

l’omessa

notificazione dell’avviso dì fissazione dell’udienza pubblica di trattazione del
procedimento allo stesso avvocato de Perna, già nominato difensore di fiducia del
D’Anna sin dalla data dell’ 8 settembre 2014, antecedente alla trasmissione degli
atti da parte della cancelleria della Corte di Appello di Torino e contenente anche
l’elezione di domicilio presso lo studio legale del medesimo difensore con
contestuale revoca della nomina dell’avv. Marco Feno del foro di Torino;
pertanto, era erronea la notificazione dell’avviso dì fissazione dell’udienza
all’avv. Marco Feno, ormai revocato, in luogo che all’avv. Gaetano de Perna
e tale errore percettivo, dovuto a svista, è deducibile mediante il ricorso
straordinario per cassazione come già riconosciuto dalla Suprema Corte (Cass. sez.
III, 20/01/2010, n. 5039). Inoltre, sussistono i presupposti per disporre la
sospensione dell’esecuzione, stante la situazione dì eccezionale gravità e la
possibilità di dover ripetere il giudizio dì cassazione.

Considerato in diritto

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qualità di amministratore di fatto, condotta con l’intermediazione del coimputato

Il ricorso è inammissibile.
1.Va premesso che per quanto provato dalla documentazione allegata al
ricorso, emerge che la comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale
per la trattazione del ricorso in esame, compiuta agli effetti degli artt. 127 e 610
cod.proc.pen., è stata effettuata nei confronti di uno soltanto dei due difensori del
ricorrente; in particolare è stata pretermessa la notificazione dell’avviso all’avv.to
de Perna, già nominato dall’imputato quale proprio patrocinatore sin da un

cassazione.
Tuttavia, sebbene il vizio procedurale denunciato sia effettivamente
sussistente, è decisivo il rilievo dell’avvenuta comparizione in udienza davanti al
collegio della quinta sezione penale della Suprema Corte dell’altro difensore avv.to
Ronco, il quale all’udienza stabilita risulta aver concluso nel merito per
l’accoglimento dell’impugnazione senza avere sollevato alcuna eccezione in ordine
all’omessa citazione dell’altro patrocinatore.
1.1 Tale conclusione è in linea con il consolidato orientamento della
giurisprudenza di questa Corte, la quale nella pronuncia delle S.U. n. 22242 del
27/1/2011, Scibè, rv. 249651, nell’affrontare la questione in riferimento al giudizio
celebrato in camera di consiglio, ha affermato in motivazione: “sulla base della
consolidata giurisprudenza sopra citata deve rilevarsi che, nei procedimenti in cui è
obbligatoria la presenza del difensore, l’omesso avviso della data fissata per
l’udienza ad uno dei due difensori di fiducia dell’imputato deve essere eccepita ai
sensi dell’art. 182 c.p.p., comma 2, dall’altro difensore di fiducia presente o, in caso
di assenza anche di quest’ultimo, dal difensore d’ufficio nominato ai sensi dell’art.
97 c.p.p., comma 4; ciò significa che è irrilevante verificare il limite di deducibilità
di cui all’art. 180 c.p.p., poichè o l’eccezione non è stata formulata e la nullità deve
intendersi sanata, oppure l’eccezione pur essendo stata sollevata è stata rigettata
dal giudice e può essere riproposta anche con atto di impugnazione” (vedi altresì ex
plurinnis: Cass. sez. 6, n. 17267 del 16/04/2010 Gabriele, rv.247086; sez. 4, n.
44551 del 18/09/2009, Guardascione, rv. 245502; sez. 6, n. 13635 del
27/02/2008, Franzè, rv. 239456; sez. 6, n. 17881 del 13/2/2008, Quartarano, rv.
240351; sez. 6, n. 21736 del 12/2/2008, Possanzird, rv. 240354).
A giustificazione di tale conclusione è stato escluso che in tali situazioni si
verifichi una nullità assoluta, poichè l’omissione in questione non è inclusa
nell’elencazione delle relative cause dell’art. 179 cod. proc. pen., potendosi
ravvisare soltanto una nullità a regime intermedio, deducibile fino alla deliberazione
del provvedimento del successivo grado di giudizio, ma con la precisazione che
qualora uno dei difensori, anche se nominato d’ufficio, sia comparso in udienza

2

momento antecedente alla trasmissione degli atti alla cancelleria della Corte di

senza sollevare l’eccezione circa il mancato avviso notificato al codifensore, la cui
nomina sia desumibile dagli atti di causa, tale nullità deve ritenersi sanata, ai sensi
dell’art. 182 cod. proc. pen., comma 2, con la conseguente impossibilità di dedurla
in un secondo momento, atteso che la nozione di “parte interessata” richiamata
dall’art. 183 cod. proc. pen. va riferita al collegio di difesa nel suo insieme e non
individualmente alla persona di ciascun patrocinatore che lo componga, che è
comunque tenuto ad attivarsi nell’interesse dell’imputato rappresentato e
coassistito, anche a prescindere dalla sua presenza o meno all’udienza. Inoltre,

all’onere di informare il primo legale designato della nomina di altro professionista
nel medesimo ruolo difensivo, dall’altro che tra i componenti del collegio di difesa
intervengano le comunicazioni necessarie a rendere possibile la loro cooperazione
per il corretto ed efficace esercizio dell’incarico, in modo tale che ciascuno di essi
sia a conoscenza e verifichi gli adempimenti processuali che riguardino l’altro (Cass.
sez. 6 n. 38570 del 30/9/2008, Marchetta, rv. 241646; S.U., n. 39060 del
16/7/2009, Aprea, rv. 244187-244188; sez. 4, n. 44551 del 18/09/2009,
Guardascione, rv. 245502).
In tal senso risulta essersi espressa anche la giurisprudenza della Corte
E.D.U., che impone al difensore dei precisi obblighi informativi nei confronti del
proprio assistito (si vedano, in particolare, Grande camera, Hermi c. Italia,
18/10/2006, e Demebukov c. Bulgaria, 28/2/2008), obblighi che debbono essere
assolti anche nei rapporti interni tra i legali che compongano un unico collegio
difensivo, come espressamente riconosciuto dalle Sezioni Unite nella pronuncia
Scibè n. 22242/2011 sopra citata.
Ciò significa che la comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza
camerale, se effettuata nei riguardi di uno solo dei difensori in modo rituale ossia
nel pieno rispetto delle forme per essa previste dal combinato disposto degli artt.
610 e 127 cod.proc.pen., consente di ritenere acquisita la formale conoscenza
dell’udienza stessa ad opera della difesa e quindi anche della “parte”, e, di
conseguenza, permette a questo unitario soggetto processuale di compiere un
scelta in merito all’esercizio o meno della facoltà di comparire in udienza e di
sollevare eventuali eccezioni al fine di far rilevare l’omessa comunicazione
dell’avviso ad uno dei patrocinatori, il che comporta, in caso di omessa proposizione
di alcuna contestazione, la sanatoria del vizio processuale, in conformità alla
previsione di cui all’art. 184 cod.proc.pen., comma 1.
2.L’applicazione al caso dei superiori principi induce a ritenere che l’errore
percettivo, effettivamente riscontrabile nella decisione impugnata per non essere
stato rilevato il difetto di notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale
all’avv.to de Perna, non può essere dedotto col rimedio esperito ai fini della

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l’espletamento del mandato difensivo postula, da un lato che l’imputato assolva

eliminazione della pronuncia di legittimità sfavorevole; nonostante l’errore
commesso, la non deducibilità della nullità che esso ha comportato per la sua
intervenuta sanatoria e quindi anche la non rilevabilità d’ufficio della stessa nullità,
lo rende privo del carattere della decisività per non avere tale difetto inciso in modo
processualmente rilevante sul contraddittorio e sul diritto di partecipazione della
difesa al giudizio di cassazione. In altri termini, anche qualora la Corte di legittimità
avesse dato segno di essersi avveduta di quanto accaduto, non avrebbe potuto
assumere una determinazione differente.

Corte, ossia che in tema di ricorso straordinario per errore di fatto, l’errore che può
essere rilevato ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. è solo quello decisivo, ossia
quello che abbia condizionato in modo determinante il convincimento espresso nella
sentenza, in modo tale che, se non commesso, la decisione sarebbe stata diversa
da quella esitata (Cass. sez. 6, n. 14296 del 20/03/2014, Apicella, rv. 259503; sez.
1, n. 15422 del 10/02/2010, Cillari, rv. 247236). Assume particolare rilievo per
l’analoga natura giuridica e fattuale del vizio denunciato la pronuncia Cass. sez. 4,
n. 6770 del 17/01/2008, Romano, rv. 239037, la quale ha negato incidenza
decisiva ad errore consistente nel difetto della notifica della citazione per l’udienza
preliminare, poiché, data la natura relativa a regime intermedio della nullità
dedotta, la stessa avrebbe dovuto essere eccepita prima della conclusione del
giudizio di primo grado con la pronuncia della sentenza.
Per tali considerazioni, la palese assenza del requisito della decisività
dell’errore comporta la declaratoria d’inammissibilità del ricorso, con la conseguente
condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e, stanti i profili di
colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, al versamento di somma in
favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., che si
reputa equo determinare in euro 1.000,00.

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2016.

2.1 Si deve richiamare a tal fine quanto già sostenuto da parte di questa

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