Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29358 del 29/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29358 Anno 2015
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
STOJANOVIC VALENTINA N. IL 02/04/1990
avverso la sentenza n. 4753/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
14/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 29/04/2015

Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Stojanovic Valentina avverso la sentenza
emessa in data 14.2.2014 dalla Corte di Appello di Torino che confermava quella in data
13.5.2013 del G.i.p. del Tribunale di Alessandria con cui veniva la predetta veniva
condannata, con attenuanti generiche equivalenti, alla pena di anni uno e mesi sei di
reclusione ed C 300,00 di multa per il reato di furto aggravato in abitazione.
Deduce il vizio motivazionale in ordine all’entità della pena in quanto avrebbe potuto essere

Il ricorso è inammissibile essendo la censura mossa manifestamente infondata.
E’ palese la congruità e correttezza della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza
dell’aggravante.
Inoltre, la commisurazione della pena rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito
ed è adeguatamente motivata alla stregua della giurisprudenza di questa Corte di legittimità
secondo la quale il giudice del merito, con la enunciazione, anche sintetica, dell’eseguita
valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen., (come nel caso di
specie), assolve adeguatamente all’obbligo della motivazione: tale valutazione, infatti, rientra
nella sua discrezionalità e non postula un’analitica esposizione dei criteri adottati per
addivenirvi in concreto (da ultimo, Cass. pen. Sez. II, del 19.3.2008 n. 12749 Rv. 239754).
Consegue l’inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, alla luce dei
principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili
di colpa, si ritiene equo determinare in euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA LA RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI
E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLE EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.
Così deciso in Roma, il 29.4.2015

contenuta con l’esclusione dell’aggravante.

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