Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29358 del 11/05/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 29358 Anno 2016
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MINCHELLA ANTONIO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

1) Younes E! Ssarrar, nato in Marocco il dì 08.05.1991;

Avverso la ordinanza emessa in data 11.12.2015 dal Tribunale di Roma;

Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Antonio Minchella;

Lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Aurelio Galasso, che
ha concluso per il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza in data 11.12.2015 il Tribunale di Roma rigettava la richiesta di
riconoscimento della continuazione avanzata da El Ssarrar Younes con riferimento a
tre sentenze del Tribunale di Roma, in data 23.07.2014, 16.10.2014 e 17.12.2014,
tutte relative al reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Rilevava il
giudice che la richiesta si fondava unicamente sulla medesima tipologia di reato
commesso e sul breve lasso temporale intercorrente tra le condotte: ma non si
delineava alcuna ragione per cui concludere che le condotte medesime fossero state
1

Data Udienza: 11/05/2016

sin dall’inizio deliberate nell’ambito di un unico disegno criminoso, giacchè il ristretto
arco temporale era solo indicativo di un programma delinquenziale finalizzato a
procacciarsi i mezzi di sostentamento con lo spaccio di sostanze stupefacenti.
Avverso detta ordinanza propone ricorso l’interessato a mezzo del suo difensore,
deducendo ex art. 606, comma 1 lett. e), cod.proc.pen. l’illogicità della motivazione,
la quale avrebbe rilevato la stessa indole dei reati, l’arco di tempo ristretto e il fine di
procacciarsi reddito, ma non avrebbe però ravvisato l’unicità del disegno criminoso.
Con memoria difensiva successiva si ribadivano le medesime doglianze.

mese di aprile 2016, mentre la posizione giuridica informatica odierna evidenzia che
egli è ancora detenuto, va detto che il ricorso deve essere rigettato.
Per come visto, l’interessato ha avanzato istanza di riconoscimento del vincolo della
continuazione tra distinte condotte delittuose di detenzione illecita di sostanze
stupefacenti, oggetto di tre diverse sentenze di condanna.
Il giudice dell’esecuzione ha rigettato questa istanza, evidenziando che, al di là delle
medesimezza della tipologia di reato, il ricorrente non aveva articolato alcuna
indicazione dimostrativa dell’esistenza di elementi che facessero concludere per
l’unicità di un disegno criminoso.
In primo luogo non si ravvisa alcuna violazione di legge: non vi è stata, da parte del
giudice dell’esecuzione, alcuna errata interpretazione della norma penale bensì una
corretta applicazione della stessa, con un congruo richiamo ai principi di diritto
applicabili in materia ed una esatta correlazione con gli elementi valutati in fatto a
suo tempo.
In secondo luogo, non si ravvisa alcun vizio di motivazione sotto il profilo della
contraddittorietà: l’iter logico-argomentativo del provvedimento impugnato si
dispiega senza balzi ingiustificati tra premesse e conclusioni e, d’altra parte, non può
ignorarsi che il ricorrente non specifica se si tratti di contraddittorietà interna al
discorso argomentativo o contraddittorietà con gli atti processuali né indica elementi
concreti che consentirebbero di ravvisare tale contraddittorietà.
Quanto al dedotto vizio di illogicità della motivazione, esso non è ravvisabile.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la nozione di continuazione,
delineata nell’art. 81, comma 2, cod. pen., presuppone l’anticipata e unitaria
ideazione di più violazioni della legge penale, già insieme presenti alla mente del reo
nella loro specificità, almeno a grandi linee, e tale situazione è ben diversa da una
mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa specie, anche se
dovuta a una determinata scelta di vita o a un programma generico di attività
delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità (tra le altre, Sez.
1, n. 35797 del 12/05/2006, dep. 25/10/2006, Francini, Rv. 234980; Sez. 4, n.
16066 del 17/12/2008, dep. 16/04/2009, Di Maria, Rv. 243632; Sez. 1, n. 48125 del
05/11/2009, dep. 17/12/2009, Maniero, Rv. 245472; Sez. 2, n. 40123 del
2

Premesso che il ricorso sosteneva che l’interessato sarebbe stato scarcerato entro il

22/10/2010, dep. 12/11/2010, Marigliano, Rv. 248862). La prova di detta congiunta
previsione – ritenuta meritevole di trattamento sanzionatorio più benevolo per la
minore capacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di
un singolo impulso, invece che di spinte criminose indipendenti e reiterate – poiché
attiene alla “inesplorabile interiorità psichica” del soggetto, deve essere ricavata di
regola da indici esteriori significativi, alla luce dell’esperienza, del dato progettuale
sottostante alle condotte tenute.
Tra tali indici, esemplificativamente elencati dalla giurisprudenza, vengono in

fondamento delle diverse condanne, le loro modalità di commissione, la causale delle
violazioni, la loro omogeneità, la sistematicità, il contesto spaziale e il contenuto
intervallo temporale. Questi fattori, che, singolarmente considerati, non costituiscono
indizi necessari di una programmazione e deliberazione unitaria e, aggiunti l’uno
all’altro, incrementano la possibilità dell’accertamento dell’esistenza di un medesimo
disegno criminoso, in proporzione logica corrispondente all’aumento delle circostanze
indiziarie favorevoli (tra le altre, Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, dep. 07/04/2010,
Bonasera, Rv. 246838; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 12/03/2013, Daniele,
Rv. 255156), hanno normalmente un carattere sintomatico, e non direttamente
dimostrativo, della esistenza di detto unitario disegno, quale preordinazione di fondo
che unifica le singole violazioni, e l’accertamento diretto al riconoscimento o al
diniego del vincolo della continuazione, pur officioso e non implicante oneri probatori,
deve assumere il carattere della effettiva dimostrazione logica, non potendo essere
affidato a semplici congetture o presunzioni (tra le altre, Sez. 1,

n. 44862 del

05/11/2008, dep. 02/12/2008, Lombardo, Rv. 242098; Sez. 5, n. 49476 del
25/09/2009, dep. 23/12/2009, Notaro, Rv. 245833).
Nella fattispecie, il provvedimento reiettivo ha ben posto in evidenza che nessun
elemento in atti poteva far pensare ad un disegno unitario all’interno del quale si
inscrivessero le singole condotte criminose: è stato evidenziato che tutto ciò che
poteva trarsi è che il ricorrente era spinto al delitto dal desiderio di trarre lucro dal
commercio di sostanze stupefacenti.
Ma il giudice dell’esecuzione, con congrua motivazione, ha correttamente escluso il
vincolo della continuazione sul rilievo della ormai consolidata reiterazione delle
condotte criminali del condannato, ascrivendo quindi le varie stesse condotte di reato
non ad un medesimo disegno criminoso, ma piuttosto ad uno stile di vita del
ricorrente.
Anche quest’ultimo aspetto è stato richiamato nel ricorso: ma deve considerarsi che
lo “stile di vita” ha normalmente un valore sintomatico non elevato e di mero
contorno, perché non consente di distinguere tra la mera ripetizione o abitualità di
certi comportamenti e la loro anticipata programmazione.

3

considerazione la tipologia dei reati, il bene giuridico offeso, le condotte poste a

Trasmessa copia ex art. 23
n. 1 ter Lottlug. 332
Roma, li
In definitiva, quindi, le linee argomentative della decisione resistono alle censure
formulate dal ricorrente, che si risolvono nella generica prospettazione di
considerazioni attinenti all’analoga tipologia dei reati, alla causale e alle condizioni di
tempo, dandosi rilievo a un sistema di vita fondato sul desiderio di lucrare sull’altrui
dipendenza dalla droga e non anche ad una programmazione e deliberazione unitaria
e originaria delle condotte.
Ne consegue che il ricorso va rigettato e che il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali.

dell’Istituto Penitenziario, ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp.att.cod.proc.pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore
dell’Istituto Penitenziario, ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp.att.codproc.pen.
Roma, 11 maggio 2016.

Copia del provvedimento sarà trasmesso, a cura della Cancelleria, al Direttore

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