Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29356 del 29/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29356 Anno 2015
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ORIMO’ GIANLUIGI N. IL 12/04/1990
avverso la sentenza n. 6899/2013 GIP TRIBUNALE di LATINA, del
11/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 29/04/2015

Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Orimò Gianluigi avverso la sentenza
emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. in data 11.3.2014 dal Giudice monocratico del
Tribunale di Latina con cui veniva applicata al predetto, con attenuanti generiche
equivalenti all’aggravante, la pena concordata e condizionalmente sospesa di mesi sei
di reclusione con sospensione della patente di guida per la durata di un anno, per il
reato di cui all’art. 589 co. 2 c.p. (fatto del 18.3.2013).

disposta sospensione della patente di guida il cui minimo era pari a quindici giorni.
Il ricorso è inammissibile essendo la censura mossa manifestamente infondata.
Con la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. devono essere sempre
applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto, anche se
non oggetto di accordo tra le parti e a prescindere dall’eventuale accordo sul punto
specifico, non vincolante per il giudice (cfr. Cass. pen. Sez. IV, n. 28544 del 2.7.2001,
Rv. 219882; Sez. II, n. 49461 del 26.11.2013 Rv. 257871).
La durata della sospensione della patente, certamente non prossima al minimo dì
legge, è sorretta da congrua motivazione con riferimento alle modalità del fatto.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLE EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.
Così

deciso in Roma, il 29.4.2015

Deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione alla durata della

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