Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29356 del 08/04/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 29356 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CARCANO DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CARDONA LUIGI N. IL 25/10/1955
avverso l’ordinanza n. 3832/2012 TRIB. LIBERTA di ROMA, del
28/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO
CARCANO;
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lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

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Uditi difensor Avv.;12j’Azu.‘j ÈJj&°4`9.44

Data Udienza: 08/04/2013

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Ritenuto in fatto
1.Luigi Cardona impugna l’ordinanza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del
riesame de libertate, con la quale è stato confermato l’applicazione della misura degli arresti
domiciliari per il delitto di corruzione.
Luigi Cardona, amministratore della NOEMA s.r.I., in concorso e attraverso Ludovico Gay,
direttore generale di Buonitalia s.p.a. , ottiene il nulla osta all’erogazione di contributi in favore
delle Società Agecontrol spa, per un importo di €100.000, LEGAUTONOMIE, per un importo di

NOEMA s.r.1 ha emesso fatture, nel periodo compreso tra il 2007 e il 2010 per un ammontare
complessivo pari a €446.875
A fronte delle deduzioni difensive con le quali fondamentalmente si è contestato che per
tutti i reati oggetto di imputazione non è indicato l’atto contrario a doversi d’ufficio e per alcuni
non è indicata la dazione o la promessa e il presunto corruttore e inoltre la generica indicazioni
di esigenze cautelari, il giudice ritenuta sussistenza dei gravi indizi esposti e argomentati nel
provvedimento genetico e costituiti da conversazioni intercettate, da accertamenti bancari e da
sommane informazioni rese da soggetti informati sui fatti, il giudice del riesame ha rigettato la
richiesta di riesame e confermato l’ordinanza cautelare.
Ad avviso del giudice del riesame, la gravità indiziaria emerge in termini chiari
dall’ordinanza cautelare cui è sufficiente fare rinvio per evitare inutili ripetizioni.
La giurisprudenza di legittimità, rileva l’ordinanza impugnata, è orientata nel senso che per
la corruzione propria l’atto contrario non è quello illecito o illegittimo, ma anche l’atto che
realizzato consapevolmente in contrasto con i doveri istituzionali espressi in qualsiasi
disposizione, compresi la violazione del dovere di correttezza e imparzialità, ed inoltre che non
è necessario individuare lo specifico atto contrario ai doveri d’ufficio là dove la funzione del
pubblico ufficiale sia asservita agli interessi del privato e gli atti, pur rispondendo ai requisiti
previsti dalla legge, siano espressione di tale asservimento.
Il comportamento di Gay – quale direttore generale della Buonitalia S. p. A., società a
totale capitale pubblico – nonché dei componenti della commissione incaricata di verificare la
regolare esecuzione delle sostenute dalle indicate società e da Cardona, quale beneficiario, sia
stato ispirato allo scambio di favori e a soddisfare soltanto gli interessi di alcuni operatori in
violazione dei doveri di imparzialità e onestà.
Come emerso dalle conversazioni intercettate tra Claudio Versienti e Gay, quest’ultimo si è
attivato, senza avere alcun titolo, per l’erogazione di contributi in favore della società
Agecontrol, della quale Versienti è direttore generale, Nel corso delle conversazioni Gay
informa Versienti che il ministero sta per liquidare la somma e chiede a Versienti se può
provvedere a versare la somma in favore di Noemi, richiesta alla quale Versienti risponde
negativamente. Alla consegna del decreto al Versienti e poi lo informa della disponibilità della
somma con un sms.

€59.643,50 e FEDERSANITK-ANCI per un importo di €60.000, nei confronti deHe quali la

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Più incisivo, ad avviso del giudice del riesame, l’intervento di Gay in favore di Gaudiano per
l’erogazione del contributo in favore di Legautonomie ( come risulta dalle conversazioni
intercettate, attraverso l’intervento di una collaboratrice di Cardona).L’erogazione del
contributo è bloccata per l’intervento di un componente della commissione, Anna Grilli, cui
sarebbe stato promessa una opportunità di lavoro alla figlia, non più realizzatasi.
Le conversazioni intercettate, danno la prova degli interventi di Gay sui componenti della
commissione per la erogazione dei contributi e del rapporto esistente con Cardoria,

liquidate.
Privo di fondamento, per il giudice del riesame, è l’assunto difensivo della vincolatività
delle scelte delle Commissione, tenuto conto che l’intervento dì Gay è stato decisivo per
l’erogazione di contributi per alcune delle società a lui collegate. La vicenda Grilli, nel cui
ambito si inserisce la posizione assunta di non firmare il verbale perché oltre il 5 dicembre non
era possibile erogare contributi e procedere alla liquidazioni, trova riscontro anche su quanto
riferito da Gay in sede di interrogatorio.
Precisa ancora il giudice del riesame che, ai fini della configurazione del reato di corruzione
e in particolare per i reati oggetto di contestazione ai capi O e P, non è indispensabile la
individuazione del corruttore, dipendente delle società destinatarie dei contributi, poiché
emerge chiaramente lo schema corruttivo nella descrizione dei singoli episodi, analogo a
quello verificato in altre vicende.
Quanto alle esigenze cautelari, giudice del riesame richiama le scelte del gip sia sulla
sussistenza del pericolo di reiterazione avuto riguardo alla gravità e alla pluralità delle condotte
e alla personalità di Cardona il quale aveva creato uno stabile collegamento con Gay, persona
indispensabile per ottenere illeciti risulta e tramite la quale era stato creato un allarmante e
diffuso sistema di illiceità e di asservimento delle pubbliche funzioni a interessi privati .La
scelta della misura da parte del gip è stata ritenuta adeguata alle concrete esigenze.

2.11 difensore dì Luigi Cardona deduce:
-mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione ai gravi indizi di
colpevolezza.

Ad avviso della difesa, il quadro probatorio non ha fondamento su elemento oggettivi,
bensì in mere illazioni argomentative.
L’inserimento di Cardo in un diffuso sistema di illiceità si fonda su un ipotizzati episodi di
corruzione nella liquidazione dei contributi frutto di mere congetture che non integrano le
condizioni richieste per l’adozione di misure cautelare.
La documentazione depositata dal pubblico ministero non dimostra che ipotesi di
illegittimità nelle liquidazione.

amministratore della società che fornisce servizi alle altre e che è la destinataria delle somme

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Anche là dove fosse ipotizzabile la promessa di utilità rappresentata dalla promessa di
lavoro della figlia della signora Grilli, gli episodi dui ai capi O) e P) potrebero configurare
l’ipotesi di cui all’art.318 c.p. , per il quale non è consentito emettere misure cautelari.
Con riferimento al capo N) gli elementi indizianti posti a fondamento del giudice cautelare
e del Tribunale del riesame fanno riferimento a tre telefonate tra Gay e Versienti nel corso
delle quali all’imminente liquidazione. Tali elementi sono privi di ogni significato poiché
attengono a condotte del tutto fisiologi per gli imprenditori che hanno ricevuto un contributo.

promessa offerta da un ignoto corruttore e la liquidazione dei contributi ritenuta in termini
assertivi illeciti.
L’articolato rapporto sinallagmatico ipotizzato dall’accusa è privo di

ogni riscontro, del

quale non è descritto quale sia l’atto contrario.
Il parere della commissione relativa alla vicenda cui si fa riferimento nel capo O) è stato
espresso il 29 maggio 2009 e quindi un anno e mezzo prima dall’asserita promessa di lavoro
per la figlia della signora Grilli.
Anche a volere ritenere tale utilità elemento costitutivo del reato di cui all’art319 c.p., ad
avviso della difesa, tra l’assenta promessa e la dazione illecita vi sarebbe una assoluta
sproporzione che assume significato ai fini dell’esistenza di un patto illecito.
-vizio di motivazione, sotto il profilo della mancanza e illogicità della motivazione in ordine
alle esigenze cautelari.
La motivazione è del tutto carente e illogica. L’ipotizzato pericolo di reiterazione non può
essere rapporta all’esistenza di un diffuso sistema di illeceità dedotto soltanto dallo stretto

rapporto con Gay. Si tratta di circostanza in contrasto con i parametri normativi di cui
all’art.274 lett. c) c.p.p.. il pericolo rileva alta probabilità e non mera eventualità; pericolo del
quale non si è dato affatto conto.
Il giudice del riesame ha recepito in toto le assertive argomentazioni del g.i.p., con la
consapevolezza dell’insussistenza di un concreto pericolo di reiterazione.
La motivazione è insufficiente a fondare adeguatamente l’emissione di un provvedimento
restrittivo.
Non vi alcun riferimento all’attualità del pericolo, non tenendosi conto del rapporto della
Guardia di finanza del 2 febbraio 2012 con il quale si riferisce che non risultano essere stati
impegnati contributi in favore della S.r.l. Noemi nel periodo 2010/2011.
Le intercettazioni sono terminate nel febbraio 2011 e non risultano ulteriori episodi che
riguardino Cardona.
La difesa pone in rilevo che il Tribunale – nonostante dia atto nel l’ordinanza che Cardona
ha ceduto le quote della s.r.l. Noema, società attraverso la quale nell’impostazione accusatoria
avrebbe indirettamente beneficiato dei contributi erogati – ha ritenuto la circostanza priva di
rilevo a fini del pericolo di reiterazione. Non vi è alcun elemento che spieghi le ragioni per le

Con riferimento al capo O) e P) manca un rapporto sinallagmatico, tra l’utilità o la

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quali tuttora possa persistere il pericolo di reiterazione, tenuto conto che l’attività di Cardone è
di mera consulenza a soggetti privati.
La motivazione al riguardo è meramente assertiva e apparente.

Considerato in diritto

1.Le censure relative alla gravità indiziaria sono dirette esclusivamente a ottenere una

circostanze poste dal giudice del cautelare a fondamento dell’ordinanza cautelare, condivise e
fatte proprie dal tribunale.
Il giudice del riesame ha compiutamente esposto le ragioni per le quali gli elementi
acquisiti nel corso delle indagini fossero di tale consistenza da costituire un quadro indiziario
idoneo a giustificare l’ipotesi d’accusa e ricondurre le vicende enudeate nelle singole
imputazioni di corruzione.
Come già descritto in narrativa, il giudice del riesame ha posto in rilevo che la sussistenza
di un convergente quadro indiziario, costituito dagli intensi volti a ottenere indebiti contributi
da Ludovico Guy, direttore generale di una società a totale capitale pubblico. Il quadro
indiziario assume consistenza all’esito di alcune conversazioni intercettate e dagli accertamenti
bancari sono allo stato altamente significativi per la configurabilità del delitto di corruzione
propria nell’ottica ricostruttiva del giudice cautelare e del Tribunale del riesame, espressa in

termini logici e coerenti con i gli esiti dell’attività di indagine.
2.11 giudice del riesame ha dunque ampiamente e correttamente giustificato le proprie
determinazione e cioè rende non ammesso alcun sindacato in sede di legittimità.
Come noto, infatti, il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze in tema di
procedimenti incidentali relativi alla libertà personale non può riguardare la verifica della
rispondenza delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata alle
acquisizioni processuali, provvedendosi così a una rilettura degli elementi di fatto, atteso che
la relativa valutazione é riservata in via esclusiva al giudice del merito. Valutazione, come è

avvenuto nella concreta fattispecie, da effettuare attraverso una specifica descrizione degli
indizi e una loro compiuta elaborazione volta a dimostrare la capacità di giustificazione dei fatti
posti a fondamento della ipotesi d’accusa
Del resto, la valutazione della gravità indiziaria – avvenendo nel contesto incidentale del
procedimento de libertate

e, quindi, allo stato degli atti, cioè sulla base di materiale

conoscitivo ancora in itinere – deve essere orientata ad acquisire non la certezza, ma la
elevata probabilità di colpevolezza dell’indagato.
3.Quanto al profilo delle esigenze cautelari, la motivazione é meramente assertiva
poiché fondata soltanto sugli esiti dell’attività di indagine e sulla prognosi indiziaria, senza

rilettura delle risultanze processuali e un rivalutazione della consistenza indiziaria e delle

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specifici riferimento agli elementi richiesti per giustificare la custodia, seppure con modalità
attenuate degli arresti domiciliari.
Non si è affatto tenuto conto dell’epoca ci risalgono i fatti oggetto dell’ipotesi d’accusa e
della loro idoneità a rappresentare elementi di attuale pericolosità sociale.
Il parametro della concretezza del pericolo di reiterazione di reati della stessa indole non
può essere affidato ad elementi meramente congetturali ed astratti, ma a dati di fatto oggettivi
ed indicativi delle inclinazioni comportamentali e della personalità dell’indagato, tali da

commettere detti reati.
In altri termini, ai fini della valutazione del pericolo che l’imputato commetta delitti della
stessa specie, il requisito della concretezza non si identifica con quello dell’attualità, derivante
dalla riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati,
ma con quello dell’esistenza di elementi concreti sulla base dei quali è possibile affermare che
l’imputato possa commettere delitti della stessa specie di quello per cui si procede, e cioè che
offendono lo stesso bene giuridico.
L’ordinanza va, dunque, annullata in punto di esigenze cautelari con rinvio per ulteriore
esame da svolgere in base ai principi di diritto indicati

P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, 8 aprile 2013

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Il Presidente

consentire di affermare che quest’ultimo possa facilmente, verificandosene l’occasione,

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