Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29355 del 29/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29355 Anno 2015
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ROSTAS IOAN N. IL 30/08/1988
avverso la sentenza n. 4345/2014 TRIBUNALE di ROMA, del
14/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

Data Udienza: 29/04/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Ioan Rostas ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa
dal Tribunale di Roma in data 14/4/2014 con la quale, in applicazione della congiunta richiesta dell’imputato e del pubblico ministero, è stata applicata allo stesso
la pena di giustizia in relazione al reato di furto aggravato commesso in Roma il
27/2/2014.
Con l’impugnazione proposta, l’imputato censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione in relazione all’art. 129 c.p.p., avendo il tribunale di Roma omes-

corrente in relazione alla condotta criminosa allo stesso contestata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è inammissibile per genericità.
Osserva il collegio come debba essere rilevata l’inammissibilità del ricorso genericamente proposto dal ricorrente in relazione agli asseriti vizi della motivazione
della sentenza impugnata, essendosi il ricorrente limitato all’indicazione di ragioni di
doglianza irriducibilmente generiche e prive di alcun riferimento (sia pure minimo o
indiretto) al discorso giustificativo articolato nella sentenza impugnata.

3. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro
1.500,00 alla cassa delle ammende.

P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di
euro 1.500,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29/4/2015

Il Consigliere est.

so di dettare un’adeguata giustificazione in ordine alla ritenuta responsabilità del ri-

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