Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29355 del 08/04/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 29355 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CARCANO DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GOLINELLI CLAUDIA MARIA N. IL 18/09/1965
GAY LUDOVICO N. IL 12/08/1966
avverso l’ordinanza n. 3793/2012 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
22/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO
CARCANO;
latte/sentite le conclusioni del PG
4-4.11

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 08/04/2013

Ritenuto in fatto
1.La difesa di Ludovico Guy e Claudia Marzia Golinella impugna l’ordinanza del Tribunale di
Roma, in funzione di giudice del riesame de libertate, con la quale è stato confermato
applicazione della misura della custodia in carcere di Guy e quella degli arresti domiciliari per
Golinella imputati dei delitti di corruzione.
1.1.A Ludovico Guy sono ascritti sette episodi di corruzione, per avere agito, nella qualità
di Direttore generale di Buonaitalia S.p.a., società a totale capitale pubblico, per agevolare

Il giudice del riesame ha giustificato la custodia cautelare in carcere poiché gli
accertamenti effettuati hanno evidenziato che Guy, oltre ad agire come funzionario corrotto nei
singoli episodi a lui ascritti, ha assunto il ruolo di regista delle altrui corruzioni. Mariano e
Gaudiano hanno dichiarato che Gay ha rilasciato centinai impegni scritti del tutto discrezionali
con cui si prometteva ai beneficiari il rilascio di contributi senza che alcuna commissione si
fosse occupata di tali pratiche, favorite solo dai rapporti di Guy.
Per il giudice del riesame, non è emersa resipiscenza da parte dell’imputato e non ha rilevo
alcuno che egli si sia stato sospeso dall’incarico rivestito, poiché trattasi di sospensione
collegata solo all’applicazione della misura custodiale e le condotte di Guy sono state attuate
con modalità tali da far ritenere che egli è in grado di manipolare anche dall’esterno pubblici
ufficiali presso il ministero delle politiche agricole e d indure tuttora a condotte corruttivi in
favore di società private. Per il giudice del riesame, unica misura adeguata è quella della
custodia in carcere, poiché altre misure potrebbero reiterare condotte criminose.
1.2. Claudia Maria Golinella – cui sono ascritti tre episodi di corruzione, per avere dato
varie utilità, quale socia e vice presidente del consiglio di amministrazione della EGA S.r.l., a
pubblici ufficiali per ottenere proposte favorevoli all’erogazione di contributi pubblici e per
velocizzare i relativi pagamenti in favore della predetta società e per ottenere l’affidamento
diretto alla stessa società di servizi per importi rilevanti – censura la gravità indiziaria oltre che
le esigenze cautelari.
Per il giudice del riesame, il quadro indiziario posto a fondamento dei tre episodi di
corruzioni trova conferma negli atti acquisiti nel corso dell’attività investigativa.
Per l’episodio di cui al capo c), ad avviso del giudice del riesame è emerso dalle
conversazioni intercettate che Golinelli ha invitato Mariani – assistente amministrativo del
Ministero delle politiche agricole – appena rientrato dalle vacanze, ad andare nuovamente in
vacanza, pagandogli i biglietti aerei e il soggiorno a New York, utilità funzionali a ottenere il
preventivo esame delle richieste di contributi prima della formale presentazione, a fornire
notizie riservate circa i bandi di gara indetti dal ministero e adoperarsi per velocizzare i
pagamenti di pregressi progetti e influenzare, benché solo segretario della commissione
presieduta da Deserti„ la valutazione dell’istanza di contributo di €40.000, 00 a vantaggio
della società Ega Srl.

l’erogazione di contributi da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

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Quanto alla corruzione di cui al capo d) per il giudice del riesame, la condotta è del tutto
analoga e consistente nel pagamento dei biglietti per la vacanza di Giuseppe Ambruosi, capo
gabinetto del Ministro delle politiche agricole, per ottenere l’affidamento di tre servizi mediate
procedura diretta rispettivamente per un importo di €16061,15, il primo e di €23.996,70 per il
secondo e , per il terzo €56.691,78. Gulinelli ha giustificato tali pagamenti come mere
anticipazioni che poi Ambrosio avrebbe restituito in contanti
Anche i fatti di cui al capo E), per il giudice del riesame ritiene che i fatti risultano provati

di Giuseppe Ambrosio, capo dipartimento delle politiche di sviluppo del ministero, la somma di
€581 e analoga somma al fidanzato della figlia di Ambrosio nonché emolumenti pari €4000 in
favore di Monica Ricciardi, impiegata presso la direzione generale dello sviluppo agroalimentare
affinché si attivassero per fare ottenere alla società studio Ega Sri per la concessione di
€154.800.
Quanto alle esigenze cautelari, il giudice del riesame rileva che la condotta emersa denota
la facilità con la quale è pronta a elargire favori in cambio dell’approvazione di pratiche che
interessano a società da lei gestita, prassi che appare del tutto consolidata. Nessuna
resipiscenza è emersa dall’interrogatorio. La complessiva valutazione del gip è condivisa dal
giudice del riesame anche per la scelta della misura degli arresti domiciliari, ritenuta idonea a
far fronte al pericolo di reiterazione.

2.11 difensore di Ludovico Guy deduce:
-violazione degli artt. 274 lett. c) c.p.p. e 275 commi 2, 2 bis e 3 c.p.p., mancanza di
motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari.
Il giudice del riesame non si esprime adeguatamente sulle ragioni per le quali ha ritenuto
di non sostituire la custodia in carcere con la misura degli arresti domiciliari.
La giustificazione è solo apparante, poiché la misura è idonea perché si escludono le
alternative e non si comprende per quali ragioni gli arresti domiciliari non sono idonei a
garantire il pericolo di reiterazione.
Non vi alcun argomento per il quale si ritiene che la custodia in carcere è proporzionata
alla pena in concreto da irrogare. Tantomeno il giudice del riesame si esprime sulle ragioni di
una eventuale non sospendibilità della pena.
Gli argomenti posti a fondamento del diniego della sostituzione della misura violano il
diritto di difesa, poiché si fa riferimento anche alla mancata ammissione degli addebiti.

3. Il difensore di Maria Claudia Golinelli deduce:
-mancata motivazione in ordine all’erronea qualificazione giudica dei fatti, oggetto di
specifica censura in sede di riesame.

poiché si è accertato che la Golinelli, tramite lo Studio Ega srl, ha versato a favore della figlia

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Oltre a dedurre l’insussistenza dei gravi indizi, la difesa ha censurato la qualificazione
giudica dei fatti ricondotti alla corruzione propria.
Con il riesame si prospettava che i fatti, come ricostruiti dal pubblico ministero, avrebbero
potuto integrare il delitto previsto dall’art.318 c.p. e, poiché le utilità asseritamente date dalla
ricorrente sono state sempre successive, la condotta non sarebbe stata punibile.
Con il riesame si è sostenuto che i fatti sono stati erroneamente contestati, poiché nei capi
D) ed E ) è stato indicato lo stesso decreto mentre i realtà i provvedimento sono diversi.

di Stefania Ricciardi, come accertato„ non solo che la somma fosse in realtà dovuta in base al
Decreto ministeriale e che per di più, fosse stata corrisposta a Monica Ricciardi e non a
“Stefania”
L’ordinanza impugnata non risponde alla censura relativa alla qualificazione dei fatti e, in
particolare, non si esprime sulla contrarietà degli atti e alla presunta dazione successiva, non
motiva affatto sulla mancanza assoluta del rapporto sinallagmatico.
La evidente sproporzione tra i profitti ottenuti dalla Studio Ega S.r.l. e l’eventuale utilità
corruttiva, sintomo che per il giudice del riesame costituisce una prassi di corruzioni
sistematiche a volte anche per cifre non rilevanti, dimenticando che la giurisprudenza di
legittimità è nel senso che il compimento dell’atto da parte del pubblico ufficiale sia stato la
causa della prestazione dell’utilità
Con riferimento al capo C) è stata dedotta l’assoluta mancanza di elementi di prova volti a
una verifica sulla contrarietà dell’atto d’ufficio.
Con il decreto 21044 del 27 dicembre 2010 è stato deliberato un contributo richiesto in
nome e per conto della FISMAD. La stessa circostanza è stata riferita al pubblico ministero in
sede di interrogatorio da parte della Golinella, la quale rilevava che il contributo non era stato
erogato alla socità Ega e inoltre che l’atto contrario ai doveri d’ufficio avrebbe potuto
riguardare l’emissione del decreto e non la liquidazione.
Per la difesa, emerge con chiarezza dagli atti di indagine che il giorno 27 ottobre 2010, tra
i membri della Commissione non è presente Mariani , neanche come segretario.
Il giudice del riesame non si espresso in ordine all’assenza di Mariani e all’esistenza di
qualsiasi rapporto con la delibera adottata e l’utilità dei biglietti aereo e la concessione del
contributo.
Analoghi i rilievi per il capo d), per il quale manca ogni motivazione.
L’imputazione è riferita ad affidamenti concessi alla società Ega e al decreto n.377 del 26
giugno 2007, con cui la Ricciardi affidava direttamente l’attività di traduzione e stampa di n.4
opuscoli informativi.
L’imputazione contiene macroscopici errori: il decreto indicato quale atto contrario ai
doveri d’ufficio è in realtà relativo al capo e) e si rferisce al decreto del capo dipartimento
Ambrosio per la concessione di euro 154.800, 00 realativa alla girnata nazionale
dell’agricoltura.

Si è rappresentato che la dazione corruttiva costituita dall’emolumento di C 4.000 a favore

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In realtà l’affidamento diretto in dicato nell’imputazione è riferibile a una ara su invito alla
quale la società Ega ha partecipato e vinto. I successivi affidamenti diretti sono una
conseguenza della gara aggiudicata e si trattava di mere traduzioni degli opuscoli informativi.
Il Tribunale riferisce tali atti ai coniugi Ambrosio, beneficiari dei biglietti arei. In realtà i
decreti relativi all’attività della società Ega di cui al capo d) sono a firma di Giuseppe Nezzo,
Capo Dipartimento, figura del tutto indipendente, perché di estrazione politica, nominato
direttamente dal ministro.

attività svolte.
Golinelli e Ambrosio, in sde di interrogatorio di garanzia hanno affermato di ricordare che
la somma contestata quale dazione, fosse stata restituita in contanti.
Per il capo e), il vizio di motivazione è macroscopico.
L’imputazione evidenzia incongruenze: atto contrario ai doveri d’ufficio costituirebbe
nell’avere concesso C 154800,00 con il decreto 377 del 2007, in cambio di emolumenti in
favore della figlia di Ambrosio, Benedetta e del suo Fidanzato, per un totale di C 581, 00
ciascuno, oltre ad aver concesso emolumenti per C 4.000,00
L’accusa sostiene che la contropartita dell’aggiudicazione della gara fosse l’aver fatto
lavorare due ragazzi, pur parenti di Ambrosio, al G8 dal 2 all’il luglio 2009 evento che è
lontano oltre due anni dalle date di emissione del decreto con il quale si concedeva il compenso
alla società EGA. Gara vinta dalla predetta società nel 2007, sulla base di una regolare
procedura sottoposta al controllo della Corte dei conti.
Su tale punto non vi è stata alcuna risposta da parte del giudice del riesame.
La difesa fa rilevare che si contestano fatti privi di ogni nnesso e legati da collegamenti
generici che fanno riferimento a rapporti del tutto privati ritenuti “sconvenienti” tra Golinelli e il
pubblico ufficiale.
L’emolumento di €4000,00 in favore di Minica Ricciardi e non di Stefania, si riferisce al
compenso della dr.ssa Monica Ricciardi quale membro della Commissione di verifica
amministrativa, nominata con decreto del 7 agosto 2008, relativo al Congresso Mondiale
dell’Organizzazione internazionale della Vigna e dell’olio.
Si tratta di un atto mai indicato come contrario ai doveri d’uffici. Sulla questione non vi è
stata alcuna motivazione.
-mancanza di motivazione in ordine all’ulteriore doglianza circa l’assoluta mancanza delle
esigenze cautelari.
Non vi è stata alcuna motivazione in ordine al tempo trascorso tra l’ultimo dei fatti
contestati e la fine delle indagini, pari ad oltre due anni.
In dato che avrebbe dovuto incidere sulle esigenze cautelari, ma sul punto il Tribunale non
si è pronunciato, limitandosi a fare assertivamente riferimento alla pericolosità e alle esigenze
di reiterazione.

In ricorso vi è un prospetto delle date e dei provvedimenti amministrativi relativi alle

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Considerato in diritto

1.Le censure di Claudia Golinelli relative alla gravità indiziaria sono dirette esclusivamente
a ottenere una rilettura delle risultanze processuali e un rivalutazione della consistenza
indiziaria e delle circostanze poste dal giudice del cautelare a fondamento dell’ordinanza
cautelare, condivise e fatte proprie dal tribunale.

acquisiti nel corso delle indagini fossero di tale consistenza da costituire un quadro indiziario
idoneo a giustificare l’ipotesi d’accusa e ricondurre le vicende enucleate nelle singole
imputazioni di corruzione.
Come già descritto in narrativa, il giudice del riesame ha posto in rilevo che la sussistenza
di un convergente quadro indiziario, costituito dagli intensi volti a ottenere indebiti contributi
da Ludovico Guy, direttore generale di una società a totale capitale pubblico. Il quadro
indiziario assume consistenza all’esito di alcune conversazioni intercettate e dagli accertamenti
bancari sono allo stato altamente significativi per la configurabilità del delitto di corruzione
propria nell’ottica ricostruttiva del giudice cautelare e del Tribunale del riesame, espressa in
termini logici e coerenti con i gli esiti dell’attività di indagine.
2.11 giudice del riesame ha dunque ampiamente e correttamente giustificato le proprie
determinazione e cioè rende non ammesso alcun sindacato in sede di legittimità.
Come noto, infatti, il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze in tema di
procedimenti incidentali relativi alla libertà personale non può riguardare la verifica della
rispondenza delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata alle
acquisizioni processuali, provvedendosi così a una rilettura degli elementi di fatto, atteso che
la relativa valutazione é riservata in via esclusiva al giudice del merito. Valutazione, come è
avvenuto nella concreta fattispecie, da effettuare attraverso una specifica descrizione degli
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indizi e una loro compiuta elaborazione volta a dimostrare la capacità di giustificazione dei fatti
posti a fondamento della ipotesi d’accusa
Del resto, la valutazione della gravità indiziaria – avvenendo nel contesto incidentale del
procedimento de libertate

e, quindi, allo stato degli atti, cioè sulla base di materiale

conoscitivo ancora in ~ere – deve essere orientata ad acquisire non la certezza, ma la
elevata probabilità di colpevolezza dell’indagato.
3.Quanto al profilo delle esigenze cautelari per entrambi gli imputati – oggetto di
impugnazione da parte di entrambi i ricorrenti – la motivazione è meramente assertiva poiché
fondata soltanto sugli esiti dell’attività di indagine e sulla prognosi indiziaria, senza specifici
riferimento agli elementi richiesti per giustificare la custodia, seppure con le modalità attenuate
degli arresti domiciliari.

Il giudice del riesame ha compiutamente esposto le ragioni per le quali gli elementi

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Non si è affatto tenuto conto dell’epoca ci risalgono i fatti oggetto dell’ipotesi d’accusa e
della loro idoneità a rappresentare elementi di attuale pericolosità sociale.
Il parametro della concretezza del pericolo di reiterazione di reati della stessa indole non
può essere affidato ad elementi meramente congetturali ed astratti, ma a dati di fatto oggettivi
ed indicativi delle inclinazioni comportamentali e della personalità dell’indagato, tali da
consentire di affermare che quest’ultimo possa facilmente, verificandosene l’occasione,
commettere detti reati.

sono stati sospesi dal servizio e, in ogni caso, prive delle rispettive funzioni pubbliche
nell’esercizio delle quali avrebbero, secondo l’ipotesi dell’accusa, commesso i fatti di
corruzione.
Se, da un lato, ai fini dell’applicazione di misure cautelari personali inerenti a reati contro
la pubblica amministrazione la prognosi sfavorevole sulla pericolosità sociale dell’indagato non
è di per sé impedita dalla circostanza che egli abbia dismesso la carica, dall’altro, va
considerato che il concreto pericolo che ulteriori reati della stessa specie può essere escluso
dalla circostanza che solo la posizione rivestita dall’indagato è stato elemento determinante per
la consumazione dei reati oggetto dell’ipotesi d’accusa. Elementi che, per entrambi gli indagati,
il giudice del riesame ha posto in termini inequivoci in rilevo, senza però trarre le coerenti
conclusioni circa l’insussistenza di attuali e concrete circostanze idonee a formulare un
prognosi di pericolo di reiterazione.
Il riferimento in ordine al “tempo trascorso dalla commissione del reato” di cui all’art.
292, comma secondo, lett. c) c. p. p., coniugato con la circostanza della cessazione delle
funzione che hanno consentito le condotte illecite descritte nell’imputazione non può che
comportare l’esclusione di esigenze cautelari, senza necessità di ulteriore esame da parte del
giudice di merito.
L’ordinanza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio solo limitatamente alle
esigenze cautelari. Ne consegue anche l’annullamento dell’ordinanza di applicazione della
custodia nei confronti di entrambi gli imputati.
P.Q.M.
In accoglimento del motivo riguardante le esigenze cautelari, annulla senza rinvio la ordinanza
impugnata nonché quella del 30 novembre 2012 del Gip del Tribunale di Roma e dispone
l’immediata liberazione di Gay Ludovico nonché di Golinelli Claudia Maria se non detenuti per
altra causa. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 626 c.p.p..
Così deciso in Roma, 8 aprile 2013
Il C

liere esten

I Presidente

A tale fine non può che rilevare anche l’incontestabile elemento che entrambi gli indagati

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