Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29354 del 25/06/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 29354 Anno 2013
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LAMSANAS JAOUAD N. IL 20/04/1988
JARI KAMAL N. IL 16/02/1982
NASSIR ACHAF N. IL 15/05/1970
avverso la sentenza n. 1488/2012 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 20/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/06/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ,%- o Ucv-~‘,
che ha concluso per ;AA.t.m4~14.~4:7 tto fie~

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 25/06/2013

Considerato in fatto e ritenuto in diritto

1. Con sentenza del 20.11.2012 la Corte di Appello di Catanzaro – su
appello degli imputati LAMSANAS Jaouad, JARI Kamal e NASSIR Achaf
avverso la sentenza emessa il 22.3.2012 dal Tribunale di Lametia Terme
In sede di rito abbreviato – confermava l’anzidetta statuizione con la

cui agli artt. 110,336,339 co. 2 e 3 c.p. e 110,582,585 c.p. in relazione
all’art. 576 co. 1 n. 5 bis c.p. e 110 c.p. 81cpv,61 n. 2 , 635 co. 2 n. 3
c.p. e 674 c.p. commessi in Lametia Terme il 14 marzo 2012 e
condannati a pena di giustizia.
2.

I fatti riguardano il tentativo di fuga posto in essere da circa trenta
occupanti – tra i quali gli attuali imputati – del C.I.E. di Lametia Terme
realizzato attraverso lo sfondamento di una parete dell’edificio dalla
quale erano prelevati pietre e mattoni utilizzati contro gli agenti della
Polizia di Stato in servizio presso la struttura

e dei quali alcuni

rimanevano feriti.
3.

Avverso la sentenza di conferma propongono ricorso per cassazione gli
imputati a mezzo dei difensori.

3.1 Per LAMSANAS Jaouad e NASSIR Achaf con identici motivi si deduce
manifesta illogicità della motivazione in ordine alla affermazione di
responsabilità, essendo stata operata dagli operanti una incontrollabile
scelta nella individuazione dei respoweili dei fatti accaduti; essendo
illogico che il lancio dei materiali fosseVeffettuato mitre l’imputato era
arrampicato sulla rete elettrosaldata e allo stesso -9d stato addebitato il
danneggiamento del muro senza che jail’o stati individuati gli occupanti
della stanza pertinente.
3.2 Per JARI KAMAL si deduce la nullità della sentenza per omessa nomina
dell’interprete nel giudizio di primo e secondo grado.
4.

I ricorsi sono inammissibili.

5.

Quanto ai motivi identicamente proposti nell’interesse del LAMSANAS e
NASSIR, essi costituiscono una riproposizione di valutazioni in fatto del
compendio probatorio. Nella specie, la Corte territoriale ha confermato il
coinvolgimento degli attuali ricorrenti sulla base della diretta contezza
avuta dagli operanti della vicenda e del riconoscimento di essi tra i
soggetti responsabili dei fatti; riconoscimento agevolato dalla pregressa
conoscenza dei medesimi soggetti in ragione del servizio prestato presso

1

quale i predetti imputati erano stati riconosciuti colpevoli dei delitti di

quel centro. Quanto alla attribuzione del danneggiamento, esso è stato
dedotto logicamente dalla circostanza che esso ha rappresentato un
prius temporale e logico del lancio degli oggetti ai quali gli imputati sono

stati visti partecipare ed in presenza delle buste contenenti gli oggetti da
lanciare, che hanno fatto logicamente ritenere la preordinazione della
fuga. Anche la pretesa incompatibilità fattuale tra il lancio e
l’arrampicamento è stata considerata e rigettata dalla Corte in quanto in
fatto insussistente.

insegnamento di questa Corte regolatrice, alla quale il Collegio aderisce,
che la mancata nomina di un interprete all’imputato che non conosce la
lingua italiana dà luogo a una nullità che è a regime intermedio e, come
tale, deve essere eccepita dalla parte presente prima del compimento
dell’atto o, qualora ciò non sia possibile, immediatamente dopo (Sez. 1,
Sentenza n. 21669 del 11/03/2009 Rv. 243794 Imputato: Ciucan).

Nella specie nessuna eccezione a riguardo risulta essere stata formulata
in sede di giudizio di primo come di secondo grado.
7. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 ciascuno in favore
della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 25.6.2013.

6. Quanto alla nullità eccepita nell’interesse di JARI KAMAL , è

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