Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29353 del 29/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29353 Anno 2015
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
WELET ELIAS N. IL 03/08/1995
avverso la sentenza n. 501189/2013 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di GENOVA, del 22/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 29/04/2015

Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Welet Elias avverso la sentenza
emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. in data 22.1.2014 dal G.i.p. del Tribunale di
Genova con cui veniva applicata al predetto, con attenuanti generiche equivalenti
all”aggravante contestata, la pena concordata di anni due di reclusione ed C 400,00 di
multa per i reati di furto aggravato in abitazione, ricettazione, tentato furto in
abitazione e false dichiarazioni sulla propria età.

prevalenza.
Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse manifestamente infondate e non
consentite in questa sede.
In tema di patteggiamento, tutte le statuizioni non illegittime, concordate dalle parti e
recepite in sentenza (tra esse soprattutto quella principale dell’affermazione di
responsabilità, la misura della pena nonché le circostanze aggravanti e attenuanti e il
giudizio di bilanciamento), in quanto manifestazione di un generale potere dispositivo
che la legge riconosce alle parti e che il giudice ratifica, non possono essere dalle
stesse parti rimesse in discussione con il ricorso per cassazione (ex plurimis: Cass.
pen. Sez. VI, 19.2.2004 n. 18385, Rv. 228047).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in C 1.500,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLECINQUECENTO EURO ALLA CASSA DELLE
AMMENDE.
Così

deciso in Roma, il 29.4.2015

Si duole della mancata valutazione delle attenuanti generiche con criterio di

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