Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29353 del 25/06/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 29353 Anno 2013
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CUTARELLI GIUSEPPE N. IL 02/05/1962
avverso la sentenza n. 11974/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
06/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/06/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per l
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 25/06/2013

Considerato in fatto e ritenuto in diritto
1. Con sentenza del 6.4.12 la Corte di Appello di Napoli – a seguito di
gravame interposto dall’imputato CUTARELLI Giuseppe avverso la
sentenza emessa il 13.11.13 dal Tribunale di Napoli – confermava la
delitto di calunnia e in riforma della predetta sentenza riduceva la pena
inflitta.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cessazione l’imputato a mezzo
del difensore deducendo con unico ed articolato motivo violazione ai
sensi dell’art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione all’art. 192 c.p.p. per
l’illogico assunto secondo il quale l’imputato non poteva non conoscere
l’esistenza del sinistro avvenuto il 17.8.12 e la responsabilità del figlio,
non potendosi questa affermare solo in base alla presenza dell’imputato
sul luogo dell’incidente. Quanto agli altri due sinistri la prova sarebbe
fondata – per il primo – solo su una scrittura privata di cui non è
dimostrata la provenienza dall’imputato e – per il secondo – dal
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possessCiVdella utenza cellulare dell’imputato da parte delle persone
offese che, invece, non hanno avuto alcun contatto telefonico con il
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3. Il ricorso è inammissibile in quanto ripropone in questa sede una
rivalutazione degli elementi di fatto considerati dalla Corte territoriale in
modo logico e privo di vizi giuridici.
4. L’imputato è stato ritenuto colpevole di aver falsamente accusato,
sapendoli innocenti, alcuni soggetti di aver truffaldinamente richiesto
risarcimenti assicurativi per sinistri stradali mai verificatisi e nei quali
compariva una autovettura a lui intestata.
5. Ebbene, la Corte ha negato validità all’assunto dell’appellante secondo il
quale egli sl sarebbe limitato a riportare quanto riferitogli dal figlio,
coinvolto nei sinistri, e da lui ritenuto veritiero, ritenendo non solo
accertata la verificazione dei tre sinistri in questione ma anche la
contestuale consapevolezza di tale verificazione da parte dell’imputato
desunta, per il sinistro del 2.1.2005, dalla presenza di contatti telefonici
con lo stesso imputato nell’immediatezza del sinistro e dal rilascio
all’agenzia assicurativa di questi di una dichiarazione dello stesso
CUTARELLI – la cui attribuibilità non è stata contestata in sede di
gravame – che, pur negando responsabilità, confermava la verificazione

1

affermazione di penale responsabilità del predetto imputato in ordine ai

del sinistro; per il sinistro del 17.8.2004 dal riferito sopraggiungere dello
stesso imputato – riconosciuto anche fotograficamente – sul luogo del
sinistro; per il sinistro del 7.11.2004 dalla disponibilità da parte dell’altro
incidentato dei numeri di telefono cellulare dell’imputato e del figlio.
6. Pertanto, del tutto correttamente la Corte ha desunto l’artata denuncia
di inesistenza dei sinistri – idonea a prefigurare la natura truffaldina
delle richieste di risarcimento – e la valenza calunniosa della stessa ai
7. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo
determinare in euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma,25.6.2013.

danni di coloro che avevano le avevano formulate.

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