Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29352 del 29/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29352 Anno 2015
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BUONSANTE NICOLA N. IL 19/03/1957
avverso la sentenza n. 5474/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
28/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

Data Udienza: 29/04/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa in data 28/10/2013, la corte d’appello di Milano ha
dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di
Nicola Buonsante in relazione al reato di omicidio colposo per la cui commissione
il Buonsante era stato in precedenza condannato dal Tribunale di Milano con
sentenza in data 15/3/2012.

2. Avverso la sentenza d’appello, a mezzo del proprio difensore, ha proposto

motivazione in cui sarebbe incorsa la corte territoriale nel ritenere la sussistenza
dei presupposti per l’attribuzione, a carico dell’imputato, del fatto allo stesso
contestato.

3. Con memoria ex art. 611 c.p.p. pervenuta in data 15/4/2015, il difensore
dell’imputato ha invocato l’accertamento dell’ammissibilità del ricorso con
l’adozione dei conseguenti provvedimenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Osserva il collegio, in conformità all’insegnamento ripetutamente impartito
da questa Corte di legittimità, come, in presenza di una causa estintiva del
reato, l’obbligo del giudice di pronunciare l’assoluzione dell’imputato per motivi
attinenti al merito si riscontri nel solo caso in cui gli elementi rilevatori
dell’insussistenza del fatto, ovvero della sua non attribuibilità penale
all’imputato, emergano in modo incontrovertibile, tanto che la relativa
valutazione, da parte del giudice, sia assimilabile più al compimento di una
‘constatazione’, che a un atto di ‘apprezzamento’ e sia quindi incompatibile con
qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (v. Cass., n.
35490/2009, Rv. 244274).
E invero il concetto di ‘evidenza’, richiesto dal secondo comma dell’art. 129
c.p.p., presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara e
obiettiva, da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in
qualcosa di più di quanto la legge richiede per l’assoluzione ampia, oltre la
correlazione a un accertamento immediato (cfr. Cass., n. 31463/2004, Rv.
229275).
Da ciò discende che, una volta sopraggiunta la prescrizione del reato, al fine
di pervenire al proscioglimento nel merito dell’imputato occorre applicare il
principio di diritto secondo cui ‘positivamente’ deve emergere dagli atti
processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l’estraneità dell’imputato

2

ricorso per cassazione l’imputato, dolendosi della violazione di legge e del vizio di

a quanto allo stesso contestato, e ciò nel senso che si evidenzi l’assoluta assenza
della prova di colpevolezza di quello, ovvero la prova positiva della sua
innocenza, non rilevando l’eventuale mera contraddittorietà o insufficienza della
prova che richiede il compimento di un apprezzamento ponderato tra opposte
risultanze (v. Cass., n. 26008/2007, Rv. 237263).
Tanto deve ritenersi non riscontrabile nel caso di specie, in cui questa Corte
– anche tenendo conto degli elementi evidenziati nelle motivazioni delle sentenze
di merito – non ravvisa alcuna delle ipotesi sussumibili nel quadro delle previsioni

5. All’accertamento dell’inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della soma di euro 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione, dichiara inammissibile il ricorso e condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della soma di euro
1.000,00 in favore della cassa delle ammende
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/4/2015.

di cui al secondo comma dell’art. 129 c.p.p..

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