Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29351 del 29/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29351 Anno 2015
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GERALDI LEONARDO N. IL 20/02/1971
avverso la sentenza n. 4259/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
27/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 29/04/2015

Osserva
Ricorre per cassazione, personalmente, Geraldi Leonardo avverso la sentenza 27.2.2014
dalla Corte di appello di Torino che confermava quella in data 5.12.2014 del Tribunale di
Torino, con cui il predetto era stato condannato, con attenuanti generiche equivalenti
all’aggravante e alla recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, alla pena di mesi otto
di reclusione ed euro 200,00 di multa per il delitto di tentato furto aggravato.
Deduce il vizio motivazionale in relazione alla mancata esclusione della recidiva reiterata

Il ricorso è inammissibile essendo la censura mossa manifestamente infondata e non
consentita in questa sede.
La doglianza, rappresentata attraverso considerazioni già compiutamente vagliate dal giudice
dell’appello, mira ad una improponibile rivalutazione della prova, sia pur con riferimento alla
gravità dei fatti e alla personalità criminogena dell’imputato ai fini della mancata esclusione
della recidiva contestata, e si risolve in deduzioni in punto di fatto, insuscettibili, come tali, di
aver seguito nel presente giudizio di legittimità, sottraendosi la motivazione della impugnata
sentenza ad ogni sindacato per le connotazioni di coerenza, di completezza e di razionalità
dei suoi contenuti.
Consegue l’inammissibilità del ricorso e la condanna dell. ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, alla luce dei
principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili
di colpa, si ritiene equo determinare in euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA I RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI
E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLE EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.
Così

deciso in Roma, il 29.4.2015

specifica contestata.

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