Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29351 del 11/05/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 29351 Anno 2016
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MINCHELLA ANTONIO

SENTENZA

sul conflitto di competenza sollevato da:
TRIB. LARINO nei confronti di:
TR PERUGIA
con l’ordinanza n. 18/2015 TRIBUNALE di LARINO, del 26/11/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
MINCHELLA;
leWe’sentite le conclusioni del PG Dott. H 0
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Udit i difensor Avv.;

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Data Udienza: 11/05/2016

RILEVATO IN FATTO
In data 04.02.2015 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia chiedeva al
Tribunale di Perugia, quale giudice dell’esecuzione, l’applicazione dell’indulto nei confronti
di Nikolic Ivan, detenuto in espiazione della pena di cui al provvedimento di cumulo
emesso in data 15.07.2015 dal medesimo P.M. menzionato.
In data 09.10.2015 il Tribunale di Perugia si dichiarava incompetente, rilevando che il
giudice dell’esecuzione ex art. 665 cod.proc.pen. doveva essere il Tribunale di Larino, in

appunto da quel Tribunale.
Il Tribunale di Larino in data 26.11.2015 sollevava conflitto di competenza, osservando che
la sentenza ultima cui aveva fatto riferimento il provvedimento del Tribunale di Perugia era
divenuta definitiva soltanto successivamente alla richiesta iniziale del P.M. e cioè in data
06.02.2015: pertanto, alla data della richiesta, l’ultima sentenza irrevocabile era quella
emessa in data 02.05.2011 della Corte di Appello di Perugia, in base alla quale doveva
radicarsi la competenza.
Il P.G. ha concluso chiedendo di dichiarare la competenza del Tribunale di Perugia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il conflitto deve essere risolto nel senso indicato dal Giudice che l’ha sollevato.
La determinazione della posizione esecutiva di un soggetto nei cui confronti siano state
pronunziate più sentenze di condanna deve essere necessariamente unitaria e far capo,
quindi, ad un giudice unico, da individuare sulla base del criterio fissato dall’art. 665
cod.proc.pen., comma 4.
Quest’ultima disposizione, nel dettare le regole per la determinazione della competenza del
giudice dell’esecuzione, avente carattere funzionale e, perciò, assoluta e inderogabile,
stabilisce che essa deve essere fissata sulla base della sentenza divenuta irrevocabile per
ultima, indipendentemente dall’oggetto della domanda (Sez. 1, n. 17545 del 20 aprile
2012; Sez. 1, n. 2141 del 20 dicembre 2011 Sez. 1, n. 23208 del 12 maggio 2004).
Il momento in cui si radica la competenza è quello della presentazione della domanda in
omaggio al principio della perpetuatio jurisdictionis secondo il quale, una volta radicatasi la
competenza del giudice con riferimento alla situazione esistente al momento della
presentazione della domanda (nel caso di specie la richiesta di applicazione dell’indulto),
tale competenza resta insensibile ad eventuali mutamenti dovuti all’adozione di successivi
provvedimenti (Sez. 1, n. 49256 del 21 ottobre 2004; Sez. 1, n. 24438 del 3 giugno 2008;
Sez. 1, n. 23252 del 19 maggio 2010; Sez. 1, n° 6739 del 30.01.2014, Rv 2597171).
In base alle considerazioni sinora svolte è possibile affermare il seguente principio di
diritto: “la competenza funzionale del giudice dell’esecuzione a provvedere sull’istanza di
1

virtù del fatto che l’ultima sentenza di condanna nei confronti del Nikolic era stata emessa

A

applicazione dell’indulto in sede esecutiva si radica al momento della presentazione della
domanda e, in ossequio al principio della perpetuatio jurisdictionis, non subisce mutamenti
per effetto del successivo passaggio in giudicato di un’altra sentenza di condanna”.
Nel caso di specie, il momento della presentazione della richiesta sopra indicata è quello
del giorno 04.02.2015: a quella data, l’ultima sentenza divenuta esecutiva era la sentenza
emessa in data 02.05.2011 dal Tribunale di Perugia, parzialmente riformata dalla Corte di
Appello di Perugia e poi divenuta irrevocabile in data 19.06.2013.
Al contrario, la sentenza cui aveva fatto riferimento il Tribunale di Perugia nel dichiarare la

confermata dalla Corte di Appello di Campobasso in data 23.01.2014 e divenuta esecutiva
in data 06.02.2015 e cioè due giorni dopo la richiesta iniziale del P.M. da cui ha avuto
origine il conflitto di competenza ora in esame.
Ergo, al momento della presentazione dell’istanza di applicazione dell’indulto in sede
esecutiva, detta ultima sentenza non era ancora divenuta irrevocabile: ciò determina la
competenza funzionale del Tribunale di Perugia ad esaminare la citata richiesta del P.M., in
base al menzionato principio della perpetuati° jurisdictionis.

P.Q.M

Dichiara la competenza del Tribunale di Perugia, cui dispone trasmettersi gli atti.

Così deciso in Roma, il dì 11 maggio 2016.

propria incompetenza era quella emessa dal Tribunale di Larino in data 14.10.2010,

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