Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29350 del 29/04/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29350 Anno 2015
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: DELL’UTRI MARCO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RADOSAVLJEVIC MARIO N. IL 05/12/1994
avverso la sentenza n. 464/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
21/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;
Data Udienza: 29/04/2015
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RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 21/1/2014, la corte d’appello di Torino ha
confermato la condanna di Mario Radosavljevic alla pena di giustizia in relazione
al tentativo di furto in abitazione dallo stesso commesso in Torino il 18/8/2013.
Avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione
l’imputato, dolendosi del vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la corte
territoriale per aver omesso di giustificare il mancato accoglimento dei motivi
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è inammissibile per genericità.
Osserva il collegio come debba essere rilevata l’inammissibilità del ricorso
genericamente proposto dal ricorrente in relazione agli asseriti vizi della
motivazione della sentenza impugnata, essendosi il ricorrente limitato
all’indicazione di ragioni di doglianza irriducibilmente generiche e prive di alcun
riferimento (sia pure minimo o indiretto) al discorso giustificativo articolato nella
sentenza impugnata.
3. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di
euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, dichiara inammissibile il ricorso e
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29/4/2015
Il Consigliere est.
d’impugnazione proposti.