Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29350 del 11/05/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 29350 Anno 2016
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MINCHELLA ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LI BERGOLIS FRANCO N. IL 11/11/1978
avverso l’ordinanza n. 3811/2015 GIUD. SORVEGLIANZA di
MACERATA, del 02/11/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
MINCHELLA;
1-4
lette/~ite le conclusioni del PG Dott.

1,1L,vàVo

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 11/05/2016

RILEVATO IN FATTO
Con ordinanza in data 02.11.2015 il Magistrato di Sorveglianza di Macerata dichiarava
inammissibile il reclamo proposto da Li Bergolis Franco, detenuto collocato in area riservata.
Rilevava il giudice che il detenuto contestava il potere del Direttore dell’Istituto di Pena di
assegnarlo ad un’area riservata e che ciò comprimeva il suo diritto alla socialità poiché in
detta area vi era un solo altro detenuto, con il quale egli non andava d’accordo: ma si
rilevava che la normativa prevede senza dubbio che le assegnazioni a gruppi omogenei di

detenuti per categorie è funzionale alla elaborazione di trattamenti penitenziari differenziati
più efficaci in ragione dei profili peculiari dei condannati e che il reclamo non denunziava
restrizioni comportanti una riduttiva applicazione delle regole del trattamento, bensì si
doleva genericamente della possibilità di socializzazione ritenuta troppo ristretta. Pertanto si
dichiarava l’inammissibilità del reclamo poiché l’assegnazione all’area riservata era stata
effettuata ben quattro anni prima, non veniva denunziata una indebita limitazione di diritti e
non vi era il potere del Magistrato di Sorveglianza di contestare l’assegnazione.
Avverso detta ordinanza proponeva reclamo al Tribunale di Sorveglianza di Ancona
l’interessato a mezzo del suo difensore, deducendo nullità del provvedimento impugnato per
essere lo stesso stato assunto de plano e senza procedimento in contraddittorio; si
contestava che il reclamo non contenesse denunzia di violazioni di diritti, lamentando che
l’assegnazione avviene senza motivazioni esplicite, che la stessa è stata oggetto di molte
doglianze inascoltate, che il sistema penitenziario implica un controllo giurisdizionale su
dette assegnazioni.
Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Ancona, in data 18.12.2015, rilevava che il
provvedimento reclamo era stato emesso ex art. 666, comma 2, cod.proc.pen. per cui il
rimedio esperibile era il ricorso per cassazione: così trasmetteva gli atti alla Corte Suprema.
Il P.G. chiede il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va accolto nei termini che seguono.
Per come già detto prima, il ricorrente aveva proposto un reclamo al Magistrato di
Sorveglianza di Macerata, finalizzato ad ottenere una decisione in tema di assegnazione ad
un’area riservata e in tema di conseguenze sul suo diritto alla socialità.
Il Magistrato di Sorveglianza aveva dichiarato l’inammissibilità del reclamo con un
provvedimento che non era stato assunto all’esito di un procedimento camerale, ma era
stato adottato de plano, senza il contraddittorio previsto dal rito camerale.
In effetti, dall’esame degli atti – esaminati da questa Corte che, con riguardo alle questioni
procedurali di nullità, è giudice anche del fatto – risulta che il giudice, a fronte del formale
reclamo del ricorrente relativo al tema di inosservanza di norme direttamente ricadente sui
1

detenuti sia una compito dell’Amministrazione Penitenziaria, che il raggruppamento di

suoi diritti (reclamo che, a norma dell’art. 35 bis 0.P., doveva essere trattato con il rito di
cui agli artt. 666 e 678 cod.proc.pen.), aveva provveduto in via diretta.
Ma il provvedimento che il giudice assume de plano, senza fissazione dell’udienza in
camera di consiglio, fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, è affetto da nullità di
ordine generale e a carattere assoluto, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del
procedimento, che, se accertata in sede di legittimità, comporta l’annullamento della
decisione impugnata.
La decisione medesima avrebbe potuto considerarsi come correttamente assunta, pur se

come reiterativa di altre già decise oppure come infondata per difetto delle condizioni di
legge con una valutazione di palmare evidenza: ma il provvedimento impugnato non ha
riguardato affatto una mera reiterazione di istanza, bensì ha dettagliatamente motivato
sull’inquadramento del reclamo stesso, sul coordinamento tra le norme più recenti in
materia, sulla regolamentazione del trattamento penitenziario, sui rapporti con normative
di carattere internazionale e sulla condizione del detenuto, giungendo alla decisione dopo
ampia disamina.
Tutta la questione non può considerarsi di palmare evidenza, per cui la decisione doveva
essere assunta, impregiudicato il merito, con il rito camerale partecipato e non de plano.
In altri termini, l’adozione del rito planano si traduce nella inosservanza dalla norma
processuale, infra indicata, stabilita a pena di nullità.
Invero, l’art. 666 cod.proc.pen. prescrive, ai commi 3 e 4 (salvi i casi contemplati dal
comma 2), il procedimento camerale partecipato, ai sensi dell’art. 127 cod.proc.pen., con
l’ulteriore requisito dell’intervento necessario del difensore e del Pubblico Ministero.
Pertanto, se – come nella specie – il giudice provvede

de plano, fuori dei casi

tassativamente previsti dall’art. 666 cod.proc.pen., comma 2, con conseguente
inosservanza delle forme di rito prescritte, tanto comporta, secondo il generale principio di
diritto, del tutto consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, la “nullità di ordine
generale e di carattere assoluto, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento,
ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p.” del procedimento (Sez. 1, 11 giugno 2013, n. 29505,
Rv 256111 e Sez. 3, 29 gennaio 2013, n. 11421, Rv 254939), per effetto della estensiva
applicazione delle previsioni della “omessa citazione dell’imputato e della assenza del suo
difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza” (Cass., Sez. 3, 29 maggio 1998, n.
1730, Rv 211550; Sez. 1, n° 41754 del 16.09.2014, Rv. 260524).
L’ordinanza impugnata deve quindi essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli
atti al Magistrato di Sorveglianza di Macerata.

P.Q.M

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adottata de plano, soltanto se la questione sollevata dal ricorrente potesse ritenersi o

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al
Magistrato di Sorveglianza di Macerata.

Così deciso in Roma, il dì 11 maggio 2016.

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