Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2935 del 13/11/2015


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 2935 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: AMORESANO SILVIO

(9.1»thINANZA

6-1

sul ricorso proposto da:
COLELLA GIOVANNI N. IL 09/12/1973
avverso la sentenza n. 1851/2014 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
06/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 13/11/2015

1) Con sentenza del 6.11.2014 la Corte di Appello di Brescia confermava la sentenza
del Tribunale di Bergamo, emessa in data 20.2.2014, con la quale Colella Giovanni,
previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, era stato condannato
alla pena (sospesa alle condizioni di legge) di mesi 6 di reclusione per il reato di cui
all’art.10 ter D.L.vo 74/2000.
2) Ricorre per cassazione l’imputato, denunciando la violazione di legge ed il vizio di
motivazione in ordine alla affermazione di penale responsabilità.
Con memoria del 5.10.2015 si chiede l’applicazione dei decreti attuativi della delega
in materia fiscale del 26.6.2015.
3) Rileva il Collegio che, a seguito delle modifiche apportate dal D.L.vo n.158/2015, la
soglia di punibilità, prevista in relazione al reato di cui all’art.10 ter D.L.vo 74/2000, è
di euro 250.000,00 (in precedenza era di euro 50.000.00).
Tale modifica legislativa trova applicazione, in ordine ai procedimenti pendenti, a
norma dell’art2 cod.pen.
4) Secondo la contestazione l’iva, della quale il ricorrente ha omesso il versamento,
ammonta ad euro 129.791,00 e, quindi, è inferiore alla nuova soglia di punibilità.
Va, pertanto, emessa, ai sensi dell’art.129, comma 1, cod.proc.pen., immediata
declaratoria di non punibilità “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”.
P. Q. M.
Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge
come reato.
Così deciso in Roma il 13.11.2015

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