Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29349 del 29/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29349 Anno 2015
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
REGINA IGNAZIO N. IL 18/06/1960
avverso la sentenza n. 1979/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 17/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MAS SAFRA;

Data Udienza: 29/04/2015

Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Regina Ignazio avverso la sentenza emessa il
17.2.2014 dalla Corte di appello di Palermo che, in parziale riforma di quella in data
18.10.2011 del Tribunale di Trapani, sezione distaccata di Alcamo, con cui il predetto era
stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 120,00 di multa per il delitto
di furto aggravato, concedeva il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Deduce il vizio motivazionale ed il travisamento del fatto/prova, assumendo che nessuno dei

trafugato dai locali del Comune di Alcamo.
Il ricorso è inammissibile essendo la censura mossa manifestamente infondata e non
consentita in questa sede.
La doglianza, rappresentata attraverso considerazioni già compiutamente vagliate dal giudice
dell’appello (che ha correttamente valutato sotto il profilo logico-ricostruttivo le deposizioni
dei due testi nella loro globalità), mira ad una improponibile rivalutazione della prova e si
risolve in deduzioni in punto di fatto, insuscettibili, .come tali, di aver seguito nel presente
giudizio di legittimità, sottraendosi la motivazione della impugnata sentenza ad ogni
sindacato per le connotazioni di coerenza, di completezza e di razionalità dei suoi contenuti.
Infatti, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, “esula dai poteri della Corte
di Cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione,
il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito” (Sez. Un. n.6402/97,
imp. Dessimone ed altri, Rv. 207944).
Consegue l’inammissibilità del ricorso e la condanna delle ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, alla luce dei
principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili
di colpa, si ritiene equo determinare in euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI
E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLE EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.
Così deciso in Roma, il 29.4.2015

due testi escussi aveva visto l’imputato prelevare materialmente il gruppo di continuità

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