Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29349 del 11/05/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 29349 Anno 2016
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: BONI MONICA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COLOMBO GIUSEPPE N. IL 22/06/1962
avverso l’ordinanza n. 505/2014 TRIBUNALE di FIRENZE, del
24/04/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
lette/-semtite le conclusioni del PG Dott.

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Uditi difensor

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Data Udienza: 11/05/2016

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza resa in data 24 aprile 2015 il Tribunale di Firenze,
pronunciando in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza avanzata ex
art. 670 cod.proc.pen. da Giuseppe Colombo in relazione alla sentenza emessa dal
Tribunale medesimo, in sede di cognizione, il 17/2/2014, irrevocabile il 29/3/2014,
rilevando la perfetta regolarità della notificazione degli atti del giudizio all’imputato,
compreso l’estratto contumaciale della sentenza di condanna, avvenuta con

Antonio Basile del foro di Napoli con studio in via Paladino n. 2, unico legale
rispondente a quelle generalità come attestato dal Consiglio dell’Ordine degli
avvocati di Napoli, non comparso nel corso del processo e sostituito da difensore
d’ufficio. Inoltre, riteneva correttamente effettuata presso lo studio professionale
predetto anche la notificazione dell’estratto contumaciale della sentenza in assenza
di una successiva volontà di revoca della nomina del difensore e dell’elezione di
domicilio.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l’interessato a mezzo del difensore,
deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli
artt. 178 cod. proc. pen. lett.c, 420-quater, 107, 97 comma 1, 161 e 670 cod. proc.
pen.: secondo la difesa, il ricorrente non è mai stato citato in giudizio, mai ha avuto
conoscenza della sua pendenza, né della sentenza che l’ha condannato, poiché tutti
gli atti sono stati notificati presso lo studio dell’avv.to Antonio Basile via Paladino n.
2 di Napoli, che non è mai stato difensore di fiducia poiché dal verbale di elezione di
domicilio emerge piuttosto la designazione dell’avv.to Antonio Basile via Nuova
Poggioreale. Per contro, in modo arbitrario si è sostituito l’indirizzo dello studio
legale fornito dal Colombo e risultante dall’elezione di domicilio con altro; inoltre, si
è errato anche nel ritenere che le due missive inoltrate dall’avv.to Basile, con le
quali si era segnalata l’inesistenza del rapporto professionale con il Colombo,
costituissero rinuncia al mandato con successiva nomina di un difensore d’ufficio.
Pertanto, non avrebbe dovuto essere dichiarata la contumacia dell’imputato e
celebrato il processo senza rinnovare la sua citazione a giudizio, né avrebbe potuto
ritenersi valida la notificazione presso lo studio dell’avv.to Basile in luogo diverso da
quello indicato dall’interessato.
3.

Con requisitoria scritta il procuratore Generale presso la Corte di

cassazione, dr. Gabriele Mazzotta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato e va dunque respinto.
1

consegna al domicilio dallo stesso eletto presso lo studio del suo difensore, avv.to

1.L’ordinanza impugnata ha respinto l’incidente di esecuzione sulla scorta
della corretta e ben giustificata disamina degli atti processuali; ha quindi
individuato nel verbale di identificazione dell’imputato, compiuto in data 16/1/2011,
al momento in cui lo stesso era stato fermato allorchè era stato sorpreso alla guida
di veicolo in stato di ebbrezza, l’atto col quale lo stesso aveva testualmente
designato quale proprio difensore di fiducia l’avv.to Antonio Basile con studio in via
Nuova Poggioreale di Napoli, presso il quale aveva anche eletto domicilio. E poiché
da certificazione acquisita presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli a

n. 2 della medesima città, presso il quale erano state effettuate tutte le notifiche
degli atti processuali, ha confermato la piena validità della designazione del
predetto legale e dell’elezione di domicilio, riconducibile a libera manifestazione di
volontà dell’imputato, mai in seguito revocata. Ebbene, l’assunto dell’avvenuta
nomina di un diverso difensore, sostenuta con l’incidente di esecuzione e poi col
ricorso, non si alimenta di alcun elemento probatorio, dal momento che non esiste
altro legale rispondente a quel nome, nemmeno presso il Consiglio forense di Santa
Maria Capua Vetere, diversamente da quanto sostenuto in ricorso.
1.1 Altrettanto corretta è la constatazione dell’intervenuta legittima
sostituzione nel corso del giudizio dell’avv.to Basile con altro difensore nominato
d’ufficio, posto che il legale aveva dichiarato di non aver assunto il patrocinio
dell’imputato e di non svolgere nemmeno l’attività di penalista ed era rimasto
assente alle udienze del processo di cognizione: a fronte della mancata
comparizione dello stesso e della mancata designazione di altro difensore di fiducia
da parte dell’imputato, la nomina di un patrocinatore d’ufficio gli ha consentito di
essere effettivamente assistito e di non subire alcun pregiudizio nelle sue
prerogative. Del pari il giudice dell’esecuzione ha fatto corretta applicazione del
principio di diritto secondo il quale ai fini della validità dell’elezione di domicilio
rileva l’individuazione della persona del domiciliatario e non il luogo di sua residenza
o di svolgimento della attività professionale (Cass. sez. 5, n. 21000 del
18/04/2014, Poggi, rv. 260578; sez. 1, n. 4605 del 20/01/2010, Fusca’, rv.
246316; sez. 4, n. 13933 del 24/01/2008, Callipari, rv. 239222) e non è nemmeno
richiesto che l’elezione di domicilio sia obbligatoriamente effettuata presso un
difensore o presso soggetto che mantenga tale qualità personale.
Conseguentemente, la notifica eseguita presso il difensore individuato in via
nominativa e specifica in un domicilio differente da quello indicato, ma che
corrisponde comunque al luogo presso il quale il domiciliatario svolge l’attività
professionale, deve ritenersi valida; sarebbe stato onere dell’autore della
domiciliazione verificare l’effettiva ricezione in quel luogo di atti allo stesso

2

quel nome risultava iscritto un solo avvocato, avente studio in via Giovanni Paladino

destinati, posto che egli aveva ricevuto avviso che lo aveva reso edotto del
significato e delle conseguenze giuridiche della compiuta elezione.
1.2 Le obiezioni difensive incentrate sulle missive inoltrate dalravv.to Basile
che aveva negato l’esistenza di qualsiasi rapporto professionale con l’imputato non
possono porre nel nulla la sua dichiarazione di elezione di domicilio presso il
predetto legale, che in sé non postula quale presupposto necessario la precedente o
contestuale designazione a difensore del domiciliatario, né possono smentire
l’avvenuta ricezione degli atti in detto studio professionale in assenza di qualsiasi

Repubblica presso il Tribunale di Firenze avrebbe a suo arbitrio modificato il luogo
di invio degli atti destinati al Colombo, dal momento che è stata valorizzata
l’indicazione proveniente dal diretto interessato ed è stato correttamente
individuato lo studio legale dell’unico difensore rispondente alle generalità fornite da
questi.
Deve dunque concludersi che è la decisione impugnata è frutto della corretta
applicazione delle norme processuali in ordine alla valida formazione del titolo
esecutivo e resiste alle infondate contestazioni difensive. Il ricorso va respinto con
la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, 1’11 maggio 2016.

obiezione. A fronte di tali evenienze non giova sostenere che la Procura della

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