Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29348 del 29/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29348 Anno 2015
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SFAR WAHID N. IL 06/11/1989
avverso la sentenza n. 2345/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 10/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

Data Udienza: 29/04/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 10/2/2014, la corte d’appello di Palermo ha
confermato la condanna di Wahid Sfar alla pena di giustizia in relazione al tentativo
di furto aggravato in concorso, commesso in Mazara del Vallo, il 12/7/2009.
Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,
dolendosi della violazione di legge in cui sarebbe incorsa la corte territoriale nel
confermare la relativa responsabilità penale sulla base degli insufficienti elementi di
prova complessivamente acquisiti e per aver negato la concessione delle

CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.
Osserva il collegio come, secondo il consolidato orientamento della
giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione
fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già affrontate e risolte dal
giudice del gravame, dovendosi considerare, detti motivi, affetti da aspecificità.
La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo
per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di
correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a
fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del
giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente
dell’art. 591 co. 1 lett. c), c.p.p., all’inammissibilità del ricorso (Sez. 4, Sentenza n.
5191 del 29/03/2000, Rv. 216473).
Nella concreta fattispecie, la Corte territoriale ha dato adeguatamente conto
del proprio convincimento, evidenziando come la responsabilità dell’imputato per il
reato allo stesso contestato emergesse in modo evidente dagli elementi di prova
acquisiti, con particolare riguardo alle deposizioni testimoniali assunte (ritenuti più
attendibili rispetto alle dichiarazioni rese dal correo Gharrad) che avevano
inequivocabilmente attestato come l’imputato fosse stato sorpreso ad armeggiare
nei pressi del veicolo dal quale stava tentando di sottrarre il carburante.
Osserva al riguardo il collegio, come le censure sollevate dalla difesa, rispetto
alle argomentazioni dipanate nella sentenza, valgono ad esprimere unicamente un
generico dissenso rispetto alla ricostruzione dei fatti operata dal giudice a quo,
invitando a una rilettura nel merito della vicenda, non consentita nel giudizio di
legittimità, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente
coerente e argomentata con linearità, non apprezzandosi, nelle argomentazioni
proposte dai ricorrenti, quei profili di macroscopica illogicità, che soli, potrebbero
assumere rilevanza in questa sede.

2

circostanze attenuanti generiche.

3. Quanto alla doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti
generiche, osserva il collegio come l’odierno ricorrente pretenda inammissibilmente
in questa sede una rinnovazione della valutazione attraverso la quale il giudice di
merito ha esercitato il potere discrezionale a lui concesso sul punto
dall’ordinamento.
L’esercizio di detto potere deve essere motivato nei soli limiti atti a far
emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all’adeguamento
della pena concreta alla entità effettiva del reato ed alla personalità del reo.

elementi suscettibili di positivo apprezzamento, di cui il giudice di merito deve dare
conto nella motivazione della sentenza.
A questo si aggiunga che, la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai
fini dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa
dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria
decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e
congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per
ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Cass.VI,
42688/08, Caddi).
Nel caso di specie, il giudice di merito ha spiegato di non ritenere l’imputato
meritevole delle invocate attenuanti in ragione della mancata allegazione di
elementi di valutazione positivi che lo giustificasse.
Si tratta di considerazioni ampiamente giustificative del diniego della
concessione delle attenuanti invocate, immuni da vizi d’indole logico-giuridica, che
le generiche censure in fatto dell’odierno ricorrente non valgono a scalfire.

4. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, dichiara inammissibile il ricorso e condanna
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00
in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29/4/2015

Il Consigliere est.

DEP*0.0 T.ATA I

La concessione delle attenuanti generiche presuppone, inoltre, l’esistenza di

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