Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29348 del 11/05/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 29348 Anno 2016
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: BONI MONICA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
KAMBERI KLODIAN N. IL 25/08/1979
avverso l’ordinanza n. 82/2015 TRIBUNALE di TRANI, del
18/06/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere
lette/5444444e le conclusioni del PG Dott.
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Udit i difensor vv.;

ott. MONICA BONI;

(11\Rytg-

Data Udienza: 11/05/2016

Ritenuto in fatto
1.Con ordinanza in data 18 giugno 2015 il Tribunale di Trani, pronunciando
quale giudice dell’esecuzione, respingeva l’incidente di esecuzione col quale il
condannato Klodian Kamberi aveva chiesto fosse accertata l’ineseguibilità della
sentenza di condanna, pronunciata a suo carico dalla Corte di appello di Lecce in
data 20/12/2001, in quanto il relativo estratto contumaciale era stato notificato
all’imputato latitante presso il difensore avv. Giuliano Rotunno, il cui mandato

avv. Ferruccio Di Noi, unico soggetto legittimato alla difesa ed a ricevere la
notificazione degli estratti contumaciali delle sentenze di primo e secondo grado,
nonché della sentenza emessa dalla Corte d’appello di Bari in data 30/11/2004,
perché non notificata al difensore titolare dell’ufficio.
1.1 A fondamento della decisione rilevava che nel primo procedimento sopra
indicato la notificazione della revoca del mandato all’avv.to Rotunno e contestuale
nomina dell’avv.to Di Noi era stata trasmessa via fax alla cancelleria del Tribunale
di Brindisi in data 14/11/2000 con mezzo irrituale ed inefficace, in contrasto con il
disposto dell’art. 96 cod. proc. pen. senza che l’atto fosse dotato dei requisiti di
forma e contenuto necessari ai fini della certa individuazione del mittente, della
concreta manifestazione di volontà della nomina e della seria riconducibilità della
dichiarazione all’imputato, che non risulta peraltro corroborata da alcun riscontro
quale l’esistenza pregressa di un rapporto fiduciario tra le parti o lo svolgimento di
una concreta ed effettiva attività difensiva da parte del difensore nominato, tanto
che all’udienza immediatamente successiva alla designazione dell’avv.to Di Noi il
Kamberi era ancora difeso dall’avv.to Rotunno nell’assenza dell’avv.to Di Noi,
mentre a quelle successive non erano comparsi nessuno dei due legali per essere
stata già discussa la posizione del Kamberi, il quale aveva impugnato la sentenza di
primo grado sempre a mezzo dell’avv.to Rotunno.
Quanto alla sentenza della Corte di appello di Bari del 10/11/2004, il Tribunale
rilevava che la notificazione dell’estratto contumaciale nei confronti dell’imputato
era avvenuta presso l’avv.to Vincenzo Operamolla il quale, nominato all’udienza del
12/3/2002 sostituto del primo difensore d’ufficio, avv.to Cataldo Torelli, aveva
svolto attività difensiva per l’udienza del 18/4/2002 in cui il procedimento si era
concluso con lettura del dispositivo, aveva ricevuto notifica dell’estratto
contumaciale unitamente all’avv.to Torelli e del decreto di fissazione dell’udienza
innanzi alla Corte di appello e svolto attività difensiva in quel giudizio per cui
correttamente gli era stato anche notificato l’estratto contumaciale della sentenza di
appello, avendo sostituito a tutti gli effetti ed in concreto il primo legale nominato
1

sarebbe stato revocato con la successiva nomina del nuovo di difensore di fiducia,

difensore d’ufficio dell’imputato, che si era disinteressato del processo sin dal primo
grado.
2 Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso l’interessato a mezzo del
difensore, il quale ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi:
a) nullità del procedimento di notifica dell’estratto contumaciale della sentenza
della Corte d’Appello di Bari in data 30/11/2004 per violazione degli artt. 97, 105,
548 e 165 cod.proc.pen.. Il provvedimento impugnato, dopo avere illustrato i
principi ormai consolidati in giurisprudenza quali “l’equiparazione della difesa di

dispensa dall’incarico o all’avvenuta nomina fiduciaria”, ha ritenuto di potervi
derogare in caso di abbandono della difesa, situazione non definita dal codice di
rito, che , secondo il disposto dell’art. 97 cod. proc. pen., comma 5, richiede
l’esistenza di un “giustificato motivo” per ammettere la sostituzione del difensore
d’ufficio; per contro, l’art. 97 cod. proc. pen., comma 4, stabilisce che le ipotesi di
mancato reperimento, mancata comparizione del difensore di ufficio già designato o
l’abbandono della difesa da parte di questi non integrano un “giustificato motivo” di
rimozione, ma semplicemente danno luogo alla sua sostituzione temporanea, per
cui il discrimine è rappresentato dalla “perdurante assenza” del difensore. Nel caso
di specie i giudici di merito di primo e secondo grado hanno ritenuto l’avv.
Operamolla difensore di ufficio “temporaneo”, nominato ai sensi dell’art. 97 cod.
proc. pen., comma 4 e non difensore di ufficio ai sensi dei commi 2 e 3 della
medesima disposizione normativa, operazione che non può essere condotta “a
posteriori” dai giudici dell’ esecuzione; pertanto, tale legale non può essere
legittimato a ricevere le notifiche per l’imputato latitante ai sensi dell’art. 165 cod.
proc. pen., che non sono state compiute per la sentenza di appello nei riguardi
dell’unico patrocinatore legittimato avv. Torelli.
b) Nullità del procedimento di notifica dell’estratto contumaciale della sentenza del
Tribunale di Brindisi e della sentenza della Corte d’Appello di Lecce del 20/12/2001
per inosservanza degli artt. 96, 165 e 548 cod. proc. pen.. Il Tribunale adito ha
ritenuto che la comunicazione inviata presso la cancelleria del Tribunale di Brindisi
non fosse idonea alla nomina del nuovo difensore, con revoca del precedente: tale
assunto non può condividersi, posto che il testo dell’art. 96 cod. proc. pen. è stato
interpretato in modo evolutivo dalla giurisprudenza sulla base della considerazione
che la norma non richiede in modo inoppugnabile l’identificazione del mittente,
potendo anche la raccomandata essere spedita da chiunque, ma soltanto la
tracciabilità della spedizione e l’avvenuto recapito al soggetto destinatario, che in
questo caso si è verificata.
Nel caso specifico il Tribunale di primo grado in sede di cognizione aveva già
apprezzato come valida la nomina per la presenza di data certa, luogo di

2

fiducia a quella di ufficio”, “l’immutabilità del difensore di ufficio fino all’eventuale

provenienza e nome ed indirizzo del mittente, tanto da avere riportato nel verbale
delle udienze successive l’avv. Di Noi quale difensore di fiducia nominato
dall’imputato; pertanto, la notifica dell’ estratto contumaciale non solo doveva
essere effettuata all’avv. Di Noi e non all’avv. Rotunno, ma l’atto d’appello da
questi proposto doveva ritenersi privo di procura validamente rilasciata. Inoltre, il
mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’avv. Di Noi non è allo stesso
imputabile, poiché i verbali delle udienze dibattimentali’ successive al telegramma
inviato dal Kamberi, riportavano entrambi i difensori quali titolari dell’ufficio di

l’avv.to Rotunno l’atto d’appello, mentre tale “mancanza” non pare addebitabile ad
una sorta di disinteresse dell’avv. Di Noi nei confronti del proprio assistito,
elemento comunque insufficiente a desumerne la mancata instaurazione di un
rapporto fiduciario tra le parti, posto che il predetto legale non aveva ricevuto
notificazione dell’estratto contumaciale della sentenza di primo grado e non aveva
avuto conoscenza del suo avvenuto deposito.
3. Con requisitoria scritta depositata in data 19 ottobre 2015 il Procuratore
Generale presso la Corte di Cassazione, dr. Pasquale Fimiani, ha chiesto dichiararsi
inammissibile il ricorso.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato e va dunque respinto.
1.L’ordinanza impugnata con ampio corredo di argomentazioni illustrative ha
respinto l’incidente di esecuzione, avendo riscontrato la correttezza del
procedimento di notificazione dell’estratto contumaciale delle sentenze di primo e
secondo grado nei due procedimenti penali già conclusisi a carico del Kamberi.
1.1 Con riferimento al primo giudizio il ricorrente oppone argomentazioni che
non tengono debitamente conto del compiuto ragionamento valutativo, condotto dal
Tribunale e che ribadiscono la legittimità dell’atto, comunicato con trasmissione a
mezzo fax pervenuto in data 14/11/2000, di revoca del precedente difensore di
fiducia, avv.to Rotunno, con la contestuale nomina di altro legale nella persona
dell’avv.to Di Noi.
In particolare, il Tribunale, ha dapprima esaminato l’atto di designazione del
difensore per rilevarne l’inammissibilità per il mancato rispetto delle formalità
prescritte dall’art. 96 cod. proc. pen. a ragione della mancanza di sottoscrizione da
parte dell’imputato designante e quindi dell’impossibilità di ascrivere l’iniziativa alla
persona del Kamberi onde accertarne con sicurezza la provenienza dalla sua
persona. Il rilievo resta insuperabile qualora si consideri che gli unici profili di
certezza riguardano la ricezione da parte della cancelleria del giudice procedente e

3

difesa ed assenti e la differenza tra i due sta soltanto nel fatto di avere proposto

l’inoltro da una località albanese, mentre nulla indica l’effettiva provenienza da
parte del Kamberi, all’epoca irreperibile e quindi nemmeno localizzabile con
certezza nel paese d’origine in assenza di qualsiasi indicazione in tal senso. Ha
quindi affrontato il medesimo tema mediante la considerazione dell’atto di nomina
alla luce dei principi interpretativi propri degli arresti più recenti della
giurisprudenza di legittimità per riscontrare l’assenza di qualsiasi elemento
sintomatico dell’esistenza di un effettivo rapporto fiduciario tra l’imputato e l’avv.to
Di Noi e lo svolgimento di attività in nome ed in rappresentanza dello stesso da

1.2 Al riguardo il ricorso non riesce nemmeno a scalfire il rigore logico e la
congruenza dei rilievi esposti nel provvedimento impugnato, fondati sull’attento
esame delle emergenze documentali, laddove si è riscontrata l’assenza di qualsiasi
impegno difensivo, profuso dall’avv.to Di Noi, sia in epoca precedente alla
designazione, sia intervenuto nel periodo successivo, tanto che all’udienza del
15/11/2000 era stato l’avv.to Rotunno a presenziare ed a rassegnare le conclusioni
nell’interesse del Kamberi nella totale assenza dell’avv.to Di Noi, pur in assenza
della deduzione, -omessa allora, come ora con l’incidente di esecuzione-, di
qualsiasi impedimento a comparire e a svolgere il patrocinio in concreto e con
effettività di risultati, nonché la sua assenza dal processo, proseguita anche alle
udienze successive del 20/12/2000 e del 27/12/2000 e nel successivo grado di
appello, introdotto per la posizione del ricorrente dall’appello proposto per suo
conto sempre e soltanto dall’avv.to Rotunno.
1.3 Sulla scorta di tali premesse di indiscussa fedeltà agli atti le conclusioni
cui è pervenuto il Tribunale, frutto di corretto procedimento inferenziale e
puntualmente giustificate, superano agevolmente le pur accurate doglianze
difensive, laddove negano il compimento da parte dell’avv.to Di Noi di qualsiasi
comportamento concludente, significativo dell’effettiva esistenza sul piano della
realtà operativa, tale da superare imperfezioni formali, di un rapporto professionale
che lo legasse al Kamberi e l’altrettanto concreto svolgimento di attività
defensionale nel suo interesse e quindi da imporre di notificargli l’estratto
contumaciale delle sentenze di primo e secondo grado anche quale patrocinatore
del ricorrente.
1.4 In tal modo l’ordinanza si è allineata all’orientamento interpretativo più
recente espresso dalla giurisprudenza di questa Corte, richiamato anche
nell’impugnazione, secondo il quale “È valida la nomina del difensore di fiducia, pur
se non effettuata con il puntuale rispetto delle formalità indicate dall’art. 96 cod.
proc. pen., in presenza di elementi inequivoci dai quali la nomina possa desumersi
per “facta concludentia” (Cass., sez. 4,. n. 7962 del 27/4/1999 Tuliozzi ed altri, rv.
214594; sez. 2, n. 31193 del 17/04/2015, Mennini, rv. 264465; sez. 2, n. 15
4

parte del predetto legale.

del 22 febbraio 2011, P.M. in proc. Donato, rv. 249938; sez. 6 n. 16114 del 20
aprile 2012, Briganti, rv. 252575; sez. 5, n. 35696 del 25/06/2014, Lovecchio,
rv.260300).
2. In merito all’esecutività della sentenza emessa dalla Corte di appello di
Bari in data 30/11/2004, dal verbale d’udienza del 12/3/2002 , prodotto dalla
difesa, emerge che in quella sede, stante l’assenza del difensore d’ufficio avv.to
Torelli, il Presidente del collegio aveva dato atto che veniva nominato “in
sostituzione di ufficio l’avv.to Vincenzo Operamolla, presente, in quanto designato

già ad ufficiare il primo legale reperibile, ma un difensore il cui nominativo era stato
appositamente inserito negli elenchi formati dal Consiglio dell’Ordine Forense ai
sensi e per gli effetti dell’art. 29 disp. att. cod. proc. pen., il quale da quel momento
in poi aveva stabilmente e con continuità assunto la difesa ed in concreto svolto
attività nell’interesse dell’imputato, partecipando alle udienze, ricevendo la notifica
dell’estratto contumaciale, proponendo appello avverso la sentenza di primo grado
e partecipando al relativo giudizio. Si noti in particolare che l’ordinanza impugnata
ha posto in evidenza che l’estratto contumaciale della sentenza di primo grado e
l’avviso di fissazione dell’udienza del processo in appello erano stati notificati, oltre
che all’avv.to Operamolla, anche all’avv.to Torelli, senza che in seguito questi
avesse posto in essere alcun atto a favore del suo assistito, non avendo proposto
alcun atto di gravame, né presenziato all’udienza del giudizio di secondo grado, né
manifestato in altro modo alcun tipo di perdurante coinvolgimento nell’assistenza
processuale al Karnberi.
2.1 Sulla scorta dei superiori rilievi e della considerazione dell’inattività
dell’avv.to Torelli per un lungo lasso di tempo dal compimento degli ultimi atti
difensivi in favore del Kamberi, la valutazione espressa dal Tribunale circa la
legittima sostituzione dell’originario patrocinatore d’ufficio, disinteressatosi del
processo per averlo abbandonato, con altro legale iscritto nell’apposito elenco e non
precariamente designato per esigenza temporanea poi superata, rispetta
puntualmente le risultanze probatorie ed è giuridicamente corretta laddove
riscontra l’assenza di qualsiasi pregiudizio per l’imputato condannato, dipendente
dalla mancata notificazione dell’estratto contumaciale della sentenza di appello
all’originario difensore d’ufficio sostituito in via definitiva.
2.2 Si ricorda in punto di diritto che appartiene al costante insegnamento di
questa Corte, formatosi a partire dalla pronuncia delle Sezioni Unite nr. 22
dell’11/11/94, Nicoletti, rv. 199398, l’affermazione secondo la quale
nell’ordinamento processuale attuale vige il principio generale di immutabilità della
difesa, riferibile tanto al patrocinatore scelto dall’imputato, quanto a quello
designato di ufficio dal giudice o dal p.m., da considerarsi l’unico titolare dell’ufficio

5

in tale veste dal Consiglio distrettuale Forense “; il Collegio ha quindi proceduto non

di difesa, per cui, a norma dell’art. 97 cod. proc. pen., comma 5, tale legale resta
anche l’unico destinatario della notificazione di atti rilevanti per la difesa, compresi i
provvedimenti suscettibili d’impugnazione; ne’ sul permanere di tale rapporto
difensivo incide la nomina di un difensore d’ufficio quale sostituto di quello di fiducia
o d’ufficio in precedenza designati, richiesta da situazioni momentanee e
contingenti. È però altrettanto vero che, come ritenuto dal giudice dell’esecuzione,
secondo consolidato orientamento formatosi dopo la citata decisione delle Sezioni
unite (Cass. S.U. n. 35402 del 9/7/2003, Mainente, rv. 225363; sez. 1, n. 19037

sez. 4, n. 38473 del 10/7/2008, Mema, rv. 241222; sez. 1, n.24582 del 28/5/2009,
Adil ed altri, rv. 243820; sez. 1, n. 4928 del 19/12/2012, Falanga, rv. 254606; Sez.
U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, rv. 263599), orientamento che si condivide
pienamente, in quanto volto a garantire che siano realizzate le condizioni per
l’effettività della difesa, il principio di immutabilità della stessa, anche se d’ufficio,
può operare se la sostituzione di quello originariamente incaricato sia dipesa da
specifiche transitorie situazioni, poi venute meno, non quando il legale originario
non sia stato reperito o abbia mostrato totale disinteresse per l’incarico
assegnatogli, situazione che rende legittimo il subentro di un nuovo difensore.
A questi principi il provvedimento impugnato si è uniformato, mentre il
ricorrente contesta fosse ravvisabile una condizione di abbandono della difesa da
parte del primo legale designato d’ufficio senza però fornire alcuna giustificazione di
tale assunto, che non può negare la sua assenza ingiustificata e la mancata
assunzione di qualsiasi iniziativa, nonostante la notificazione dell’estratto
contumaciale della prima sentenza e del decreto di citazione per il giudizio di
appello.
Deve dunque concludersi che è la decisione impugnata è frutto della corretta
applicazione delle norme processuali e dei dati probatori acquisiti in ordine alla
valida formazione dei titoli esecutivi contestati e resiste alle infondate obiezioni
difensive. Il ricorso va respinto con la conseguente condanna del proponente al
pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, 1’11 maggio 2016.

del 17/3/2005, Koseni, rv. 231581; sez. 3 n. 25812 del 762005, Vitale, rv. 231816;

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