Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29346 del 29/04/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29346 Anno 2015
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: DELL’UTRI MARCO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AMANTE LUIGI N. IL 30/11/1990
Pt9-1-1-1(
avverso la sentenza n. 1001/2010 TRIBUNALE di bQC*I, del
27/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;
Data Udienza: 29/04/2015
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OSSERVA
1. Con la sentenza in epigrafe, pronunciata in data 27/6/2013, il tribunale di
Reggio Calabria ha condannato Luigi Amante alla pena di euro 2.000,00 di
ammenda in relazione al reato di cui all’art. 116 C.d.S., per aver guidato il
motociclo tg. CF81593 senza patente, in Gioia Tauro il 2/3/2009.
2.
Propone impugnazione l’imputato, dolendosi dell’affermazione di
responsabilità pronunciata dal giudice a quo in assenza dei relativi presupposti di
fatto e di diritto, con particolare riferimento alla ritenuta sussistenza dell’elemento
3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Osserva la corte come il tribunale reggino sia pervenuto all’accertamento della
responsabilità penale dell’imputato dopo aver verificato, sulla base degli elementi di
prova acquisiti, come lo stesso fosse stato sorpreso, in occasione del fatto de quo,
privo di patente per non averla mai conseguita.
Lo stesso tribunale ha correttamente evidenziato l’irrilevanza dell’accertamento
relativo all’eventuale sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo, trattandosi di
fattispecie contravvenzionale per la cui rilevanza penale è sufficiente la mera colpa
dell’agente.
Tali considerazioni, pienamente corrette sul piano logico-giuridico e lineari sul
piano argomentativo, appaiono sufficienti a giustificare il giudizio di condanna
emesso nei confronti dell’imputato; considerazioni che le generiche censure critiche
sollevate dall’odierno ricorrente non valgono a scalfire.
4 Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso – suscettibile di escludere la
rilevanza dell’eventuale sopravvenienza di cause di estinzione del reato (cfr. Sez.
Un., Sentenza n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266) – segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 alla Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma il 29/4/20
IN CANCELLERiA
soggettivo del dolo.