Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29345 del 29/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29345 Anno 2015
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PAPARELLA GAETANO N. IL 18/04/1975
avverso la sentenza n. 1441/2013 TRIBUNALE di FOGGIA, del
14/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 29/04/2015

Osserva

4

Ricorre per cassazione, personalmente, Paparella Gaetano avverso la sentenza
emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. in data 14.6.2013 dal Giudice monocratico del
Tribunale di Foggia con cui veniva applicata al predetto, con attenuanti generiche
prevalenti sull’aggravante contestata ed esclusa la recidiva, la pena concordata e
condizionalmente sospesa (subordinatamente alla prestazione dell’attività lavorativa
in favore del Comune di Cerignola) di mesi 6 di reclusione ed C 400,00 di multa per il

Deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all’omessa
valutazione delle cause di non punibilità e al conseguente proscioglimento ai sensi
dell’art. 129 c.p.p..
Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse manifestamente infondate.
Nel caso di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto esonera
l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra
le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del
fatto (deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della
qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere la
ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena
patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost.” (Cass. pen., Sez. IV, 13.7. 2006,
n. 34494, Rv. 234824): e a tanto il giudice a quo ha pienamente ottemperato.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in C 1.500,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLECINQUECENTO EURO ALLA CASSA DELLE
AMMENDE.
COSÌ

deciso in Roma, il 29.4.2015

reato di furto aggravato di energia elettrica (fatto del 13.6.2013).

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