Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29344 del 10/05/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 29344 Anno 2016
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAIRO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SESTITO RAFFAELE N. IL 20/04/1956
avverso l’ordinanza n. 63/2015 TRIBUNALE di CATANZARO, del
07/07/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO CAIRO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 10/05/2016

Letta la requisitoria del P.M. dott. Giovanni Di Leo, sostituto procuratore generale
della Repubblica presso questa Corte, depositata il 29 ottobre 2015, con cui è
stato richiesto annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con
statuizioni conseguenti.

2. Ricorre per cassazione Sestito Raffaele a mezzo del difensore di fiducia.
Lamenta che nella specie il giudice dell’esecuzione si era limitato a trascrivere il
testo dell’art 5 del d.p.r. 313/2002 ed aveva concluso che la sentenza di
indicata tra le
iscrizioni di cui era possibile disporre
fallimento non era
l’eliminazione.
Si duole, pertanto, il ricorrente della violazione dell’art. 5 del d.p.r. 313/2002 e
dell’art 128 del d.lgs. 9-1-2006, n. 5. Una interpretazione costituzionalmente
orientata avrebbe imposto la cancellazione dell’iscrizione anche se relativa a
sentenza di fallimento anteriore al d. Igs 9-1-2006 n. 5. Il fallimento era oramiii.Z
chiuso dal 24-11-2000.
OSSERVA IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1. Il Giudice dell’esecuzione ha rigettato la richiesta del ricorrente di
cancellazione dal casellario giudiziale dell’iscrizione del suo fallimento, oramai
chiuso.
La questione è stata già affrontata da questa Corte (Sez.1, sentenza, n. 8317 del
16/12/2009 Cc. (dep. 03/03/2010), Pendini, Rv.246240) e si rinvia alla
completa e lucida analisi ivi operata.
In altra e successiva decisione (Sez. 1, sentenza n. 9966 del 14/11/2014 Cc.
(dep. 09/03/2015); Giardinelli, Rv.262647) aderendo a quanto affermato nella
sentenza indicata si è, al pari, ritenuta illegittima l’iscrizione nel casellario
giudiziale della sentenza dichiarativa di fallimento anche se pronunciata
anteriormente al D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5″.
Invero il permanere, per i fallimenti pregressi e dopo la loro chiusura, di
un’iscrizione, senza che da essa potesse conseguire alcun effetto e senza poter
dare atto che era stata emendata, è stato considerato profilo privo di
giustificazione razionale e inutilmente discriminatorio.
Ciò anche e, soprattutto, seguendo la ratio decidendi di C. cost. n. 38 del 2008
ed i moniti della Corte Europea in tema di incapacità personali del fallito che
sopravvivono alla sentenza di fallimento (CEDU, sentenze 23.3.2006, Vitiello c.
Italia, ric. n. 77962/01; 23.3.2006 Campagnano c. Italia, ric. n. 77955/01;
sentenza 23.3.2006, Albanese c. Italia, ric. n. 77924/01, che hanno ritenuto le
disposizioni della legge fallimentare lesive dei diritti della persona, perché
incidenti sulla possibilità di sviluppare le relazioni col mondo esteriore e
produttive di un’ingerenza “non necessaria in una società democratica”).
Ciò posto si è annotato come l’entrata in vigore del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5
(il 16.1.2006)e l’abrogazione dell’ad 50 del R.D. n. 267 del 1942, sopprimendo
così l’albo dei falliti, in uno alla sostituzione dell’istituto della riabilitazione del
2

RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 7 luglio 2015 il Tribunale di Catanzaro rigettava la
richiesta avanzata da Sestito Raffaele, finalizzata ad ottenere la cancellazione dal
certificato del casellario giudiziale della sentenza dichiarativa di fallimento
emessa in data 14 dicembre 1992 dal medesimo Tribunale.

2. Discende che il provvedimento impugnato – che riguarda la domanda di
eliminazione della iscrizione di un fallimento da tempo già chiuso (24-11-2000) deve essere annullato senza rinvio e deve essere ordinata l’eliminazione dal
Casellario giudiziale dell’iscrizione della sentenza in data 14 dicembre 1992
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fallito con l’esdebitazione (artt. 142 – 144 del medesimo decreto) abbia prodotto
effetti sul regime delle iscrizioni nel casellario giudiziale e dei certificati rilasciabili
(certificato generale, certificato civile, certificato per ragioni di elettorato), a
norma del D.P.R. n. 313 del 2002.
Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, integrativo e correttivo, in vigore dal 1
gennaio 2008, all’art. 21, comma 1, ha espressamente disposto la abrogazione
delle norme del D.P.R. n. 313 del 2002 che si riferivano alla iscrizione nel
casellario giudiziale della sentenza di fallimento. Il medesimo art. 21, comma 2,
e l’art. 22, comma 2, delimitavano l’ambito di operatività e il regime temporale
delle disposizioni del decreto.
La Corte costituzionale, sui perduranti effetti del sistema di incapacità personali
previgente (con la sentenza n. 39 del 2008) ha dichiarato la illegittimità
costituzionale del R.D. n. 267 del 1942, dell’art. 50 e dell’art. 142 in quanto
concernenti, il primo, la istituzione del Pubblico registro dei falliti e la previsione
della permanenza delle incapacità connesse allo status di fallito fin tanto che
dura la predetta iscrizione e, il secondo, la cancellazione della iscrizione in
questione e la cessazione delle ricordate incapacità, solo a seguito della
definitività della sentenza di riabilitazione. Ha precisato, altresì, sulla scorta della
giurisprudenza formatasi presso la Corte europea dei diritti dell’uomo, che le
norme suddette risultavano in contrasto con l’art. 3 Cost. proprio là dove
prevedevano che determinati effetti del fallimento, assunti come genericamente
sanzionatori, permanessero anche “dopo la chiusura del fallimento (… senza
correlarsi alla protezione di interessi meritevoli di tutela”).
Sul problema concernente l’asserita impossibilità di “cancellare” dal Casellario
giudiziale l’iscrizione di pregresse sentenze dichiarative del fallimento, se non in
caso di revoca, alla luce del nuovo assetto normativo complessivamente
formatosi anche grazie alla declaratoria d’illegittimità costituzionale testé indicata
ha restituito gli atti al giudice rimettente invitandolo a valutare la perdurante
rilevanza della questione sollevata (ordinanza n. 87 del 2008). Ciò in
considerazione di eventuali ulteriori prospettive interpretative costituzionalmente
orientate (analogo invito formulando, poi, con l’ordinanza n. 274 del 2008, in
relazione alla non menzione dei provvedimenti concernenti fallimento pregresso
nei certificati, generale e civile, del casellario giudiziale rilasciati a richiesta
dell’interessato).
All’invito ha già aderito la giurisprudenza di legittimità (Sez.1, sentenza, n. 8317
del 16/12/2009 Cc. (dep. 03/03/2010), Pendini, Rv.246240). Si è annotato,
invero, che le sentenze dichiarative di fallimento non debbono più essere iscritte
nel casellario. La pubblicità è assicurata dall’iscrizione nel registro delle imprese
(R.D. n. 672 del 1942, ex art. 17).
Dal fallimento non possono d’altra parte conseguire effetti personali che
permangono dopo la chiusura di fallimento.
L’iscrizione nel Casellario giudiziale si è ritenuto non abbia ragione di permanere
per i fallimenti pregressi e dopo la loro chiusura. L’iscrizione, invero, non
determina alcun effetto ed è priva di giustificazione razionale oltre a rivelarsi
discriminatoria rispetto alla disciplina a regime.

emessa dal Tribunale di Catanzaro che aveva dichiarato il fallimento del
ricorrente Sestito Raffaele.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la cancellazione
dell’iscrizione nel Casellario giudiziale della sentenza di fallimento.

Il Presidente

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2016
Il Consigliere estensore

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