Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29343 del 10/05/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 29343 Anno 2016
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAIRO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ORNANO STEFANO N. IL 20/05/1972
avverso l’ordinanza n. 1083/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
CAGLIARI, del 05/03/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO CAIRO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 10/05/2016

Letta la requisitoria del P.M. dott. Roberto Aniello, sostituto procuratore
generale della Repubblica presso questa Corte, depositata il 29 ottobre 2015,
con cui è stato richiesto annullamento senza rinvio del provvedimento
impugnato con trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Cagliari
per l’ulteriore corso.

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di sorveglianza di Cagliari dichiarava, con ordinanza 5-3-2015

Ornano Stefano volta ad ottenere ammissione al beneficio dell’affidamento in
prova al servizio sociale ex art 94 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, per difetto
della necessaria documentazione e della domanda di detenzione domiciliare,
alla luce della circostanza che era sopravvenuta una pena superiore ai limiti di
legge che permettevano di ammettere al beneficio invocato.

2. Ricorre per cassazione Ornano Stefano a mezzo del difensore di fiducia.
Deduce l’omessa notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale al
difensore di fiducia, avvocato Fernando Vignes del foro di Cagliari. L’udienza
era stata fissata il 5 marzo 2015. Risultava che la notifica operata a mezzo
“pec”, pur accettata dal sistema, non era stata consegnata al destinatario. Si
era, pertanto, verificata una nullità di tipo assoluto.

OSSERVA IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1. La natura del tema dedotto con il motivo di ricorso autorizza lo scrutinD
sul fatto processuale.
Lamenta il ricorrente la nullità per omesso avviso al difensore di fiducia della
fissazione dell’udienza. L’esame degli atti documenta la sussistenza del vizio
indicato, poiché la notifica effettuata con il sistema della posta certificata
documenta la mancata consegna, al difensore di fiducia nominato.
Il vizio determina una nullità assoluta (ex art 178 lett. c) e 179 cod. proc.
pen.). Non rileva né la presenza di un difensore d’ufficio, né la mancata
eccezione sul tema (S.U. 26/3/2015, Maritan, Rv.263598) poiché la
designazione del difensore d’ufficio risulta avvenuta irritualmente ed in
presenza della nomina di un difensore di fiducia, che aveva diritto all’avviso.
Ragionando diversamente si violerebbe il diritto dell’imputato ad “avere un
difensore di sua scelta” riconosciuto dall’art 6 comma terzo lett c) della
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo).
P.Q.M.
2

depositata il 12-3-2015, inammissibile l’istanza presentata nell’interesse di

t

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di sorveglianza di Cagliari.
Così deciso in Roma, 10 maggio 2016
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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