Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29342 del 29/04/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 29342 Anno 2015
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MALERBA LUIGI N. IL 11/05/1967
avverso la sentenza n. 3182/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
16/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

Data Udienza: 29/04/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa in data 16/9/2013, la corte d’appello di Milano ha confermato la
condanna di Luigi Malerba alla pena di giustizia in relazione al furto aggravato commesso in
Vigevano, il 26/3/2009.
Avverso la sentenza d’appello, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per
cassazione l’imputato, dolendosi della violazione di legge e del vizio di motivazione in cui sarebbe
incorsa la corte territoriale nel ritenere sussistente la recidiva allo stesso contestata.
CONSIDERATO IN DIRITTO

Osserva il collegio come, a mezzo dell’odierna impugnazione, il ricorrente pretenda
inammissibilmente una rinnovazione della valutazione attraverso la quale il giudice di merito ha
esercitato il potere discrezionale a lui concesso dall’ordinamento per il riconoscimento dei
presupposti per l’applicazione dell’aumento di pena a causa della recidiva.
Al riguardo, è appena il caso di rilevare come, con motivazione del tutto pertinente e dotata di
adeguata congruità, la corte territoriale ha espressamente ritenuto sussistente la relazione
qualificata tra lo status di recidivo dell’imputato e la commissione del fatto oggetto di giudizio,
tenuto conto che il Malerba era dedito da oltre 15 anni alla commissione di reati contro il
patrimonio: premessa evidentemente tale da esprimere con evidenza la maggiore spinta
delinquenziale rinvenuta alla base della commissione del reato oggetto dell’odierno processo,
proprio in ragione delle pregresse esperienze criminali dell’imputato.
Si tratta di considerazioni ampiamente giustificative della ritenuta esistenza dei presupposti
per il riconoscimento della recidiva contestata all’imputato, che le generiche censure in fatto dallo
stesso sollevate non valgono a scalfire.

3. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 29/4/2015

Il Consigliere est.

DEPOSITATA ;

2. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA