Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29342 del 10/05/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 29342 Anno 2016
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAIRO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PANZARIELLO LUIGI N. IL 25/01/1979
avverso l’ordinanza n. 7767/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 19/01/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO CAIRO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 10/05/2016

Letta la requsitoria del P.M. dott. Francesco Salzano, sostituto procuratore
generale della Repubblica presso questa Corte, depositata il 9 dicembre 2015,
con cui è stato richiesto annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

1. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino con decreto in data 19
ha dichiarato l’inammissibilità del reclamo – proposto da
gennaio 2015
Panzariello Luigi avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza finalizzato ad ottenere il riconoscimento della integrazione del periodo di
liberazione anticipata cd. speciale nell’arco temporale compreso tra il 19-102009 ed il 30-10-2013. Ha osservato che la normativa di conversione del dl.
146/2016 ha escluso la maggiorazione di quota della liberazione anticipata
speciale per i condannati per taluno dei delitti di cui all’ad 4 bis L. 26 luglio
1975, n.354. Per altro verso, ha ritenuto che non sarebbe stato possibile
procedere allo scioglimento del cumulo.

2. Ricorre per cassazione Panzariello Luigi personalmente e deduce che al
momento della richiesta del beneficio della liberazione anticipata speciale erano
in espiazione oltre a titoli ostativi anche reati comuni. L’istanza era stata
presentata nella vigenza del d.l. 146/2013.
OSSERVA IN DIRITTO
1. A prescindere dalle ragioni che afferiscono il merito della doglianza e la
connessa questione sul possibile scioglimento del cumulo per gli affermati titoli
non ostativi in esecuzione, sussiste un tema pregiudiziale di rito che impone
l’annullamento del provvedimento impugnato.
E’ stato affermato da questa Corte, in relazione a fattispecie del tutto
sovrapponibili (Sez. 1, n. 49922 del 28/10/2015, Cutellè), che il mancato
rispetto delle forme procedimentali previste dall’art. 69-bis L. 26 luglio 1975,
n.354 per la pronuncia sul reclamo avverso il provvedimento del magistrato di
sorveglianza sulla richiesta di liberazione anticipata, priva il ricorrente del diritto
al contraddittorio sul merito delle censure dedotte relativamente al
provvedimento reclamato.
Il Collegio condivide e ribadisce le argomentazioni poste a fondamento della
sentenza citata che deve intendersi richiamata nella parte relativa alla rilevata
violazione processuale. Nella specie la decisione risulta assunta in difetto del
contraddittorio e con decreto presidenziale. Si impone, pertanto, l’annullamento
con rinvio del decreto impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di
sorveglianza di Torino per la decisione in contraddittorio sul reclamo.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
sorveglianza di Torino.
Così deciso in Roma, 10 maggio 2016
2

RITENUTO IN FATTO

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