Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29341 del 29/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29341 Anno 2015
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CEVA CLAUDE N. IL 15/09/1985
avverso la sentenza n. 728/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
13/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MAS SAFRA;

Data Udienza: 29/04/2015

Osserva
Ricorre per cassazione, personalmente, Ceva Claudb avverso l’ordinanza emessa in data
13.7.2013 dalla Corte di Appello di Milano con cui veniva dichiarata l’inammissibilità
dell’appello proposto dal predetto, per genericità dei motivi, avverso la sentenza del
Tribunale monocratico di Milano del 31.10.2012 che lo aveva condannato alla pena di mesi
due di arresto ed € 600,00 di multa per il reato di cui all’art. 186 commi 1 e 2 lett. b) C.d.S.
Deduce l’assenza della ravvisata genericità dell’atto di appello laddove aveva rappresentato

segnatamente in ambito tossicologico.
Il ricorso è inammissibile essendo la censura mossa manifestamente infondata.
E’ palese la congruità e correttezza della motivazione addotta secondo la quale le censure
mosse con l’atto di appello, a fronte del chiaro e dettagliato quadro probatorio in termini
fattuali adeguatamente esposti nella motivazione della sentenza di primo grado, apparivano
assolutamente generiche ed apodittiche, ribadendo la tesi difensiva esposta in primo grado.
Invero, l’atto di appello ribadisce solo la capacità di taluni medicinali, a base di codeina, di
alterare i dati raccolti nell’ambito degli accertamenti sulla presenza dell’alcool. Tale tesi è
stata compiutamente analizzata dal Giudice di primo grado rilevando, sulla base della
relazione del dr. Morandi che i medicinali asseritamente assunti dall’imputato potevano aver
solo ritardato l’eliminazione degli effetti tossici dell’alcool etilico e che comunque il risultato
dell’alcoltest era in equivoco circa l’assunzione di sostanze alcoliche.
Consegue l’inammissibilità del ricorso e la condanna del t ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, alla luce dei
principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili
di colpa, si ritiene equo determinare in euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA Lt RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI
E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLE EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.

Così deciso in Roma, il 29.4.2015

una lagnanza in tema di carenze istruttorie, attesa la richiesta in atti di prova peritale

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