Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29341 del 05/05/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 29341 Anno 2016
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PERRUCCI GIUSEPPE N. IL 18/03/1959
avverso l’ordinanza n. 163/2013 TRIBUNALE di BRINDISI, del
24/07/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
lette/ente le conclusioni del P G,1>riff.
\1\1,

iss

Udit i difenso v

•,

Data Udienza: 05/05/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Brindisi, in funzione di
giudice dell’esecuzione, rigettava l’opposizione proposta da Perrucci Giuseppe
avverso quella di diniego della declaratoria di estinzione di una pena pecuniaria
inflitta con sentenza del 10/4/1997, irrevocabile il 2/10/1997, per decorso del
tempo.
Il Tribunale osservava che il termine per l’estinzione della pena inizia a

cui il condannato si è sottratto volontariamente all’esecuzione della pena già
iniziata. Nei confronti di Perrucci era stata notificata cartella di pagamento in
data 11/11/2005, dato che dimostrava che, già in precedenza – e quindi ben
prima del decorso del decennio dall’irrevocabilità della sentenza di condanna era iniziata la procedura finalizzata all’esecuzione della pena pecuniaria.
Di conseguenza, il dies a quo per la prescrizione doveva essere identificato
nell’11/11/2005, data di notifica della prima cartella di pagamento.

2.

Ricorre per cassazione il difensore di Giuseppe Perrucci, deducendo

violazione di legge e vizio di motivazione.
Il Tribunale non aveva verificato la correttezza del procedimento di
riscossione così come previsto dal Testo Unico sulle spese di giustizia. Non
risultava acquisita copia dell’invito al pagamento previsto dall’art. 212 T.U., né
dell’iscrizione a ruolo né era stato verificato che fosse stato rispettato il termine
di notifica della cartella di pagamento previsto per il Concessionario.
L’indicazione della data di notifica della cartella esattoriale era quindi
insufficiente; essa, per di più, non aveva efficacia interruttiva sulla prescrizione.
Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

3.

Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, conclude per

l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

4. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria con la quale insiste per
l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Il ricorrente invoca il decorso del termine decennale di estinzione della pena
2

decorrere dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna o dal giorno in

ma, di fatto, eccepisce genericamente la irregolarità della procedura di recupero
prevista dal T.U. sulle spese di giustizia, ponendo in dubbio che una regolare
esecuzione abbia avuto inizio e, comunque, contestando che la decorrenza della
prescrizione fosse effettivamente interrotta.

In realtà, il Tribunale di Brindisi – pur non avendo acquisito per intero gli atti
relativi all’esecuzione nei confronti di Perrucci – ha ricostruito in maniera logica i
vari passaggi, ritenendo che l’avvenuta notifica della cartella di pagamento della

l’esperimento della prima fase della riscossione, costituita dalla notifica dell’invito
al pagamento (art. 212 T.U. spese di giustizia) e dalla successiva iscrizione a
ruolo, atti senza i quali ovviamente il concessionario non può ricevere i dati per
dar corso alla riscossione coattiva.
Il Tribunale, peraltro, ha correttamente applicato il disposto dell’art. 172,
comma 4, cod. pen., individuando una nuova decorrenza del termine di
estinzione: in effetti, la norma prevede che il termine decennale decorra dal
giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile ovvero dal giorno in cui il
condannato si è sottratto volontariamente alla pena: se, quindi, vi è prova che il
condannato aveva la possibilità di pagare la somma oggetto della condanna alla
pena pecuniaria e non lo aveva volontariamente fatto, il termine di decorrenza
del termine prescrizionale slitta al momento della volontaria sottrazione.

Nel caso in esame, il successivo pignoramento di crediti di Perrucci verso il
Comune di Brindisi e l’adempimento parziale da parte del condannato hanno
fatto ritenere al Tribunale che non si fosse di fronte ad impossibilità di esazione
della pena pecuniaria – che avrebbe portato alla conversione da parte del
Magistrato di Sorveglianza su richiesta del P.M., ai sensi dell’art. 660 cod. proc.
pen. – ma ad una volontaria sottrazione del condannato all’esecuzione, a partire
dalla data di notifica della cartella di pagamento: con l’ulteriore conseguenza che
il termine decennale non era decorso.
Si deve sottolineare che il ricorrente nulla osserva in ordine a tale
argomentazione, non negando né l’avvenuto pignoramento dei suoi crediti, né i
pagamenti parziali, né contestando la convinzione espressa nell’ordinanza della
sua possibilità di adempiere al pagamento della sanzione pecuniaria all’epoca
della notifica della cartella di pagamento, risultando così il ricorso, sul punto, del
tutto generico.

3

pena pecuniaria da parte del concessionario presupponesse inevitabilmente

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso il 5 maggio 2016

Il Presidente

Il Consigliere estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA