Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29340 del 05/05/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 29340 Anno 2016
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: NOVIK ADET TONI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AGOSTINI WALTER N. IL 26/12/1967
avverso l’ordinanza n. 47/2015 TRIBUNALE di TRENTO, del
01/04/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK;
lette/se»ite le conclusioni del PG Dott. fot z,
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 05/05/2016

RILEVATO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il 1 aprile 2015, il Tribunale di Trento, in funzione
di giudice dell’esecuzione, su richiesta del pubblico ministero ha revocato ex art.
165 cod. pen. per non aver ottemperato agli obblighi imposti il beneficio della
sospensione condizionale della pena concesso a Walter Agostini con la sentenza
emessa il 10 dicembre 2012, definitiva il 26 marzo 2013. All’esito della camera di
consiglio, presente il difensore ed il pubblico ministero che si era riportato alle
valutazioni (in precedenza espresse), il giudice dell’esecuzione ha statuito: “il

2. Walter Agostini, a mezzo di difensore, ha proposto ricorso per cassazione
avverso l’ordinanza per vizio di motivazione e violazione di legge. In particolare,
il ricorrente deduce la mancanza di motivazione per non aver giudice
dell’esecuzione ignorato il contenuto della memoria difensiva, discussa oralmente
all’udienza, e le circostanze, in essa debitamente rappresentate, dell’esistenza di
elementi di fatto che non avevano reso possibile l’adempimento (documentata
disoccupazione e inizio di attività lavorativa che in futuro avrebbe consentito
l’adempimento degli obblighi).

3.

Il Procuratore Generale ha chiesto di annullare con rinvio il

provvedimento impugnato, rilevando che la mancanza di motivazione ne
determinava la nullità.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

Va osservato che l’ordinanza del tribunale di Trento è priva di

motivazione, giacché, essa opera semplicemente un rinvio alla richiesta del
pubblico ministero, senza curarsi di dare risposta alle argomentazioni proposte
dalla difesa del condannato. L’omessa motivazione dell’ordinanza, che non
spiega le ragioni per cui non assume rilievo la dedotta impossibilità ad effettuare
il pagamento di quanto imposto nella sentenza di condanna, pur non dando
luogo alla giuridica inesistenza della pronuncia, ne produce la nullità,
correttamente proposta mediante impugnazione del provvedimento.

2. L’ordinanza impugnata deve, per tanto, essere annullata con rinvio per
nuovo esame degli atti al Tribunale di Trento, che deciderà sulla richiesta del
pubblico ministero dopo aver preso nella dovuta considerazione i motivi enunciati
da Agostini.

1

giudice dispone in conformità alla richiesta del PM”.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Trento.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2016

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