Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2934 del 13/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2934 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GALLE’ MANUELA MARIA N. IL 21/11/1982
avverso la sentenza n. 709/2013 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 30/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GASTONE
ANDREAZZA;

Data Udienza: 13/11/2015

Ritenuto:

– – che la Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 30/01/2014, ha confermato per le
mensilità di aprile e giugno 2006 la sentenza del 23/05/2013 del Tribunale di Caltanissetta,
che aveva affermato la penale responsabilità di Gallé Manuela Maria quale legale
rappresentante della ditta Artistica corrente per il delitto di cui all’art. 2 legge n. 638 del 1983
in relazione all’omesso versamento all’I.N.P.S. di ritenute previdenziali ed assistenziali;

comunicazione dell’ingiunzione Inps sarebbe stata effettuata presso la formale residenza
anagrafica dell’imputata senza materiale consegna alla stessa, avendo ella mutato il proprio
recapito con conseguente notifica per compiuta giacenza;
– -che invece la comunicazione avrebbe dovuto essere effettuata presso la sede dell’azienda;
– – che tale doglianza è inammissibile posto che, a fronte della corretta motivazione della
sentenza impugnata secondo cui la comunicazione ben può essere effettuata a mezzo di
raccomandata sia presso il domicilio del datore di lavoro sia presso la sede dell’azienda, la
medesima ricorrente riconosce che la comunicazione è ritualmente stata effettuata appunto
presso la residenza dell’imputata restando evidentemente irrilevante il mutamento non
comunicato dell’abitazione;
— che come più volte affermato da questa Corte, del resto, non essendo necessarie particolari
formalità per la notifica dell’accertamento, la conoscenza della contestazione da parte del
contravventore può legittimamente presumersi anche in caso di notificazione dell’atto
effettuata in forma legale mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, perfezionatasi per
“compiuta giacenza” (Sez. 3, n. 52026 del 21/10/2014, Volpe Pasini, Rv. 261287);
— che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e, a norma dell’art.
616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia
ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle
spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende,
della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro 1.000,00

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 13 novembre 2015

– – che l’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge posto che la

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