Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29339 del 29/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29339 Anno 2015
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LANFRANCHI SILVANA N. IL 29/10/1977 parte offesa nel
procedimento
c/
BOTTARI PLACIDO N. IL 16/01/1969
avverso il decreto n. 489/2014 GIP TRIBUNALE di PAVIA, del
17/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 29/04/2015

Osserva
Ricorrono per cassazione i difensori di fiducia di Lanfranchi Silvana avverso il decreto di
archiviazione emesso in data 17.1.2014 dal G.i.p. del Tribunale Pavia nel procedimento a
carico di Bottari Placido, indagato per il reato di cui all’art. 590 c.p..
Deducono la violazione di legge penale attesa la mancata fissazione della camera di consiglio
in conseguenza della erroneamente rilevata inammissibilità dell’opposizione interposta dalla
persona offesa, per l’asserita carenza di apporto di alcun significativo ampliamento al “theme

Il ricorso è inammissibile essendo la censura mossa manifestamente infondata.
E’ palese la congruità e correttezza della motivazione addotta secondo la quale con
l’opposizione non erano stati introdotti temi di prova nuovi e mai affrontati bensì si limitava a
ripercorrere, in senso esclusivamente critico delle conclusioni del P.M., punti salienti della
vicenda già vagliati e considerati dall’accusa. Infatti, ai fini dell’ammissibilità dell’opposizione
della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il giudice deve valutare non solo la
pertinenza ma anche la rilevanza degli elementi di prova su cui l’opposizione si fonda, intesa
quest’ultima come concreta incidenza dei predetti elementi sulle risultanze delle indagini
preliminari, con la conseguenza che qualora il G.i.p. abbia dichiarato “de plano”
l’inammissibilità dell’opposizione della persona offesa motivandola sotto entrambi i profili
richiesti dall’art. 410 cod. proc. pen., il giudice di legittimità non può sindacare la valutazione
di merito già effettuata dal G.i.p. sulla infondatezza della notizia di reato. (tra le più recenti:
Cass. pen. Sez. V, n. 47634 del 26.5.2014, Rv. 261675). Invero, la necessaria indicazione
delle investigazioni suppletive e dei relativi elementi di prova deve considerarsi carente non
solo quando manchi nell’atto ogni riferimento ad ulteriori adempimenti istruttori, ma anche
quando il giudice constati, pur senza spingersi ad una prognosi sull’esito delle indagini che
non gli è consentita nella delibazione di ammissibilità, che gli accertamenti prospettati
risultano “ictu oculi” irrilevanti o non pertinenti, ossia tali da non incidere sulla “notitia
criminis” o sull’attività di indagine già svolta dal pubblico ministero (Cass. pen. Sez. I, n.
1367 del 21.11.2003, Rv. 226821).
Consegue l’inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, alla luce dei
principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili
di colpa, si ritiene equo determinare in euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA LA RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI
E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLE EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.
COSÌ deciso in Roma, il 29.4.2015

probandum”, assumendo che invece erano state prospettati nuovi elementi d’indagine.

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