Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29339 del 05/05/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 29339 Anno 2016
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: NOVIK ADET TONI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MATEI VASILE N. IL 09/07/1985
avverso l’ordinanza n. 42/2015 TRIBUNALE di TIVOLI, del
04/06/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 2
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 05/05/2016

RILEVATO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il 4 giugno 2015, il Tribunale di Tivoli ha respinto
l’istanza presentata da Matei Vasile di sospensione dell’ordine di esecuzione
emesso dal pubblico ministero, relativo alla sentenza del 3 maggio 2012,
divenuta irrevocabile. A ragione della decisione, il giudice osservava che in fase
di esecuzione l’ordine di esecuzione e il decreto di sospensione erano stati
legittimamente notificati al difensore di ufficio nominato nel corso del giudizio

2. Avverso questa ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Matei
personalmente chiedendone l’annullamento. Deduce che nel giudizio di merito
era stato assistito dall’avv. Gugliotta, la cui nomina non aveva mai revocato. In
base all’art. 656, comma 5, cod. proc. pen. la notifica dell’avviso, al fine di
garantire la difesa stante il rapporto fiduciario intercorrente, sarebbe dovuta
avvenire presso questo difensore. La notifica effettuata presso il difensore di
ufficio, designato per la celebrazione di una udienza camerale non partecipata,
privava di contenuto detta notifica.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte nella sua requisitoria scritta
ha chiesto che il ricorso venga accolto.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
La costante giurisprudenza di questa Corte afferma che nel procedimento di
esecuzione, la regola per la quale, in assenza di difensore nominato per la fase,
la notifica di atti va effettuata a favore del difensore che ha assistito il
condannato nel corso del giudizio di cognizione (art. 656, comma 5, cod. proc.
pen.), è preordinata a consentire la proposizione delle domande di concessione
delle misure alternative alla detenzione dalla stessa previste, ed assume
carattere speciale rispetto alla disciplina di cui al comma 5 dell’art. 655 cod.
proc. pen., che per tutte le ulteriori notifiche da effettuare in fase di esecuzione
prescrive, in assenza di nomina da parte dell’interessato, la designazione di un
difensore di ufficio a cura del pubblico ministero (Sez. 1, n. 36797 del
28/09/2006 – dep. 08/11/2006, Mondi’, Rv. 235269; Sez. 3, n. 9890 del
23/01/2003 – dep. 04/03/2003, Varavallo, Rv. 224828).
Sez. 1, Sentenza n. 25612 del 2005, chiarisce che, pur non essendo
esplicitamente previsto, il difensore a cui il legislatore si riferisce deve
individuarsi in quello di fiducia e non in quello d’ufficio che eventualmente lo ha
difeso nel merito, perché altrimenti la norma non avrebbe senso logico, essendo

presso la Corte di Cassazione.

evidente che nella fase del merito l’imputato comunque viene assistito da un
difensore, e in mancanza di quello di fiducia da uno d’ufficio; ne consegue che se
vi era un difensore di fiducia nella fase del giudizio o nella fase esecutiva è solo a
lui che deve essere fatta la notifica; se ve ne era uno d’ufficio nella fase del
merito, rivive la previsione dell’art. 655 comma 5 cod .proc. pen. che prevede la
nomina di uno d’ufficio per la fase esecutiva.

2. Nel caso specifico, come osservato dal Procuratore generale, occorre

del 2003, secondo cui il principio dell’effettività della difesa, che costituisce la
regola fondamentale, espressamente prevista dall’art. 97 comma 2 cod. proc.
pen., ed alla quale deve ispirarsi ogni interpretazione delle disposizioni che
disciplinano la materia, prescindendo da meri formalismi, che danno luogo
soltanto ad esegesi non conformi al principio dell’inviolabilità del diritto di
difesa sancito dall’art. 24 Cost., richiede che nella fase dell’esecuzione la
difesa deve essere affidata o al difensore di fiducia o ad altro legale d’ufficio
nominato per la fase dell’esecuzione, secondo i criteri generali per la nomina
dei difensori d’ufficio (art. 29 disp. att. cod. proc. pen.), della prossimità alla
sede del procedimento e della reperibilità, precisati dal citato art. 97 comma 2,
ovvero all’avvocato che aveva svolto il suo ministero nella fase del giudizio di
merito e non di legittimità. L’effettività della difesa, si legge nella citata
decisione, può essere garantita soltanto da un difensore che risponda ai criteri
innanzi elencati e non da un qualunque difensore, che, pur se inserito
nell’elenco degli avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte Suprema, non
possa assicurare quella disponibilità e duttilità, che costituiscono uno dei
requisiti voluti dal menzionato art. 656.

3. Ne deriva che il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio e
la notifica rinnovata al difensore che ha assistito l’imputato in dibattimento
ovvero al difensore di fiducia nelle more specificamente nominato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli
atti al Tribunale di Tivoli.
Così deciso in Roma il 5 maggio 2016
Il Consigliere estensore

E S I ATA

Il Presidente

dare continuità al principio espresso dalla sentenza della Sezione 6, n. 36.544

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